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Acquisto prima casa under 36: misure agevolative
Premessa
Con l’obiettivo di sostenere l’economica e permettere investimenti anche da parte dei giovani, nella nuova legge di bilancio vengono prorogate a tutto il 2022 (in luogo della precedente scadenza fissata al 30/06/2022) le agevolazioni fiscali a fronte dell’acquisto della prima casa da parte di tutti i giovani under 36 in presenza di particolari condizioni.
La misura, introdotta dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) sotto la voce “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, si sostanzia con l’abolizione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, nel caso in cui l’acquisto sia soggetto ad IVA, con il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto.
Requisito oggettivo e soggettivo
Per poter usufruire dell’agevolazione, i giovani devono possedere sia un requisito oggettivo che soggettivo.
Requisito soggettivo: la misura si applica a tutti i giovani con un ISEE inferiore a 40.000 euro che nell’anno in cui l’atto è registrato non abbiano superato il 36° anno d’età;
Requisito oggettivo: ’agevolazione è prevista per i soli “atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà” ed “atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse” relativi a case di abitazione ad eccezione di quelle identificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Si precisa, inoltre, che tali requisiti devono aggiungersi a quelli già previsti per l’acquisto prima casa. Infatti, il Contribuente, per usufruire dell’agevolazione “prima casa” deve:
- avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto;
- dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.