Indice
Ampliata la platea dei Contribuenti obbligati per la comunicazione sistema tessera sanitaria
Premessa
Come ogni anno, tutti i Contribuenti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, hanno l’obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS), entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui si eroga la prestazione.
L’obiettivo è permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre correttamente il Modello 730/Redditi Persone Fisiche precompilato.
Soggetti obbligati all’invio
A partire dal 2015, con Decreto Legislativo n. 175/2014, è stato introdotto un nuovo adempimento a carico dei Contribuenti: la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche.
Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 22 Novembre 2019 è stato esteso l’obbligo anche agli:
- iscritti all’albo degli psicologi;
- iscritti agli albi professionali delle professioni sanitarie così come disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 13 Marzo 2018.
All’art. 1 il Decreto ha disposto che oggetto nel primo invio saranno indicati i dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche sostenute a decorrere dal 01 Gennaio 2019.
Analizzando il citato Decreto si evince che i nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati per predisporre la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, sono:
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di dietista;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatolgia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di logopedista;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di podologo;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iscritti all’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- iscritti all’Albo dei biologi.
Modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Le modalità di invio previste sono le stesse già indicate e previste dal Legislatore.
Accreditamento al STS
Innanzitutto, per effettuare l’invio dei dati in esame è fondamentale essere in possesso preliminarmente delle credenziali di accesso al STS.
Dati da trasmettere
I dati da inviare sono costituiti da due sezioni:
- sezione “proprietario“, nella quale devono essere riportati i dati identificativi del soggetto tenuto all’invio dei dati;
- sezione “documento di spesa” nella quale devono essere riportati i dati delle fatture, ricevute o scontrini.
Faq sul Sistema Tessera Sanitaria
Nonostante oramai sono passati diversi anni ancora esistono diversi dubbi che l’Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere e che sono presenti sul sito del STS.
Quali dati da inviare?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva che la fattura sia gravata o meno da IVA.
I medici odontoiatri devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche? Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.
Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?
Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo della spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli Allegati A ai D.D.M.M. 31 Luglio 2015 e 2 Agosto 2016.
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