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Bonus riqualificazione energetica: detrazioni e modalità operativa

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Indice

Bonus riqualificazione energetica: detrazioni e modalità operativa

Introduzione

Le detrazioni per le ristrutturazioni energetiche, consistono in una detrazione ai fini Irpef o Ires ed è concessa soltanto se l’intervento migliora il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Tipologia di intervento

Le detrazioni per riqualificazione energetica spettano soltanto se gli interventi raggiungano i seguenti obiettivi:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio;

Per poter raggiungere i suddetti obiettivi, gli interventi che si possono realizzare sono i seguenti:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti: rientrano in questa tipologia tutti gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Allegato A). Non vi è l’indicazione specifica dell’intervento o l’opera specifica per fruire di tale agevolazione. Pertanto, occorre far riferimento all’obiettivo finale raggiunto dell’intervento;
  • interventi sugli involucri degli edifici esistenti: si tratta di interventi su edifici esistenti riguardanti le strutture opache orizzontali (es. coperture, pavimenti, ecc.), verticali (es. pareti esterne), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato che rispecchiano i requisiti di trasmittanza “U” (c.d. dispersione di calore);
  • installazione di pannelli solari: sono installazioni di pannelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua caldaia piscine, strutture sportive, istituti scolastici, ecc. L’Enea ha fornito indicazioni utili poiché rientrano in tale agevolazione anche in sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: riguardano la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è prevista soltanto in caso di sostituzione e, pertanto, non è diritto del Contribuente usufruire dell’agevolazione se si installano impianti in edifici che non ne erano provvisti.

Tipologia di spesa ammessa alla detrazione

In base al tipo di intervento reso necessario è possibile individuare la spesa detraibile. Pertanto, si hanno le seguenti tipologie:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, oltre alle spese dei professionisti, sono detraibili anche i materiali, nonché la realizzazione di opere murarie collegate;
  • per gli interventi sull’involucro dell’edificio sono detraibili le spese riguardanti:
    • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie attraverso:
      • la fornitura di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio;
      • demolizione e ricostruzione dell’elemento interessato;
      • la fornitura di materiale per la realizzazione di strutture che permettano il miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio;
    • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso:
      • il miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio con la fornitura di una finestra, comprensiva di infissi;
      • il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
  • per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione, infine, sono detraibili lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

Limiti ed aliquote

I limiti di spesa e le aliquote previste sono diverse in base al tipo di intervento necessario per migliorare l’edificio interessato:

  • per la riqualificazione energetica di edifici esistenti il limite di spesa è fissato ad € 100.000,00. Questo limite può essere raggiunto anche attraverso interventi che, pur rientrando nella detrazione per qualificazione energetica, avrebbero altri limiti di spesa. A titolo di esempio, si può usufruire del limite di € 100.000,00 per spese ed interventi come la sostituzione di impianti di climatizzazione che ha come limite di spesa € 30.000,00 e la sostituzione di infissi che ha come limite di spesa € 60.000,00;
  • per gli interventi sugli involucri degli edifici il limite di spesa è pari ad € 60.000,00;
  • anche il limite di spesa fissato per l’installazione di pannelli solari è pari ad € 60.000,00;
  • infine, è fissato ad € 30.000,00 il limite di spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Il limite di spesa massimo è per unità immobiliare e, pertanto, se l’immobile è intestato a più Contribuenti, il limite deve essere suddiviso in base al numero di intestatari.

Inoltre, è chiaro che se il Contribuente ha effettuato diversi interventi che danno origine a diversi limiti di spesa (€ 30.000,00, € 60.000,00 ed € 100.000,00), è possibile usufruire della detrazione per ogni tipologia di intervento. Pertanto, a titolo di esempio, se il Contribuente installa i pannelli solari e sostituisce gli impianti di climatizzazione secondo le regole previste dalla normativa, può usufruire contemporaneamente di entrambe le detrazioni entro i rispettivi limiti.

Le aliquote applicabili si distinguono a seconda del tipo di intervento:

  • 65% per gli interventi dal 06 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2017 per gli interventi su singole unità immobiliari;
  • 65% per gli interventi dal 06 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2021 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e quelli che interessano tutti gli edifici del condominio;
  • 50% per gli interventi realizzati fino al 05 Giugno 2013.

Particolare attenzione è posta agli interventi sui condomini, in quanto è prevista una detrazione maggiore pari al 70% della spesa sostenuta dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2021 ed interessa l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; l’aliquota aumenta al 75% se l’intervento su parti comuni dell’edificio condominiale migliora la prestazione energetica e consegue almeno la qualità media indicata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Documenti richiesti

Per fruire della detrazione per riqualificazione energetica è obbligatoria la seguente documentazione:

  • asseverazione: è un documento informativo con il quale si dimostra che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi è possibile presentare un’autocertificazione, come nell’ipotesi di sostituzione di finestre ed infissi o per le caldaie a condensazione inferiori a 100 kW;
  • attestato di qualificazione energetica: è un documento che attesta il livello di efficienza energetica dell’edificio. Tuttavia, l’obbligatorietà dell’attestato viene meno per le spese di sostituzione delle finestre e degli infissi e per l’installazione di pannelli solari;
  • scheda informativa: si tratta di un documento relativo agli interventi effettuati, seguendo lo schema di cui all’allegato E o F in base al tipo di intervento.

Il Contribuente che esegue i lavori e vuole usufruire degli interventi di riqualificazione energetica, deve inviare esclusivamente per via telematica entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori all’Enea:

  • copia dell’attestato di qualificazione energetica;
  • la scheda informativa debitamente compilata in base al tipo di intervento.

In ultimo, è obbligatorio effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale in maniera analoga a quelli per le ristrutturazioni aziendali. Soltanto i titolari di reddito d’impresa possono utilizzare altre modalità. Tuttavia, in quest’ultimo caso, bisogna conservare idonea documentazione tale da comprovare il pagamento.

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