Indice
Certificazioni Uniche. Novità del 2021
Premessa
Anche quest’anno, per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate e rilasciare, entro il 16 Marzo 2021, la Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e redditi diversi.
Entro il 16 Marzo, quindi è obbligatorio:
- trasmettere telematicamente la Certificazione Unica in forma completa in Agenzia delle Entrate;
- consegnare copia della Certificazione Unica, in forma sintetica, direttamente al Contribuente.
Tuttavia, la trasmissione dei dati contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (c.d. Modello 770/2021), ossia entro il 31 Ottobre 2021.
Destinatari delle Certificazioni Uniche
Come indicato poc’anzi, sono destinatari delle Certificazioni Uniche:
- i lavoratori dipendenti;
- i pensionati;
- i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Scadenza e termini di trasmissione
Il Decreto Fiscale n. 124/2019, oltre alle ha rivisitato i termini di presentazione del Modello 730/2021 e gli adempimenti collegati. Tra questi vi è anche la Certificazione Unica uniformando la data di trasmissione telematica a quella di consegna del documento al percettore delle somme.
Le scadenze sono le seguenti:
- 16 Marzo: le Certificazioni Uniche 2021 devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ordinario;
- 16 Marzo 2021: la Certificazione Uniche 2021 devono essere consegnate al percettore delle somme utilizzando il modello sintetico;
- 31 Ottobre: è fissato il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, tramite dichiarazione precompilata.
- entro 12 giorni: dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità di presentazione tramite un intermediario abilitato
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematico e può essere trasmesso:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato.
In caso di presentazione di un intermediario abilitato, questi è tenuto a rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione all’assunzione dell’incarico, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione.
L’intermediario, entro 30 giorni dalla data di trasmissione telematica, deve consegnare al sostituto d’imposta l’originale della della Comunicazione i cui dati sono trasmessi per via telematica, unitamente alla copia di avvenuto ricevimento.
I dati devono essere conservati entro il 31 Dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Scarto telematico
Nel caso in cui, a seguito della trasmissione telematica il sistema restituisca una notifica di scarto, è opportuno verificare se sia riferito a:
- l’intero file telematico: in tal caso è obbligatorio inviare nuovamente tutte le certificazioni uniche;
- singole certificazioni: in questa ipotesi è possibile selezionare solamente le Certificazioni Uniche scartate e procedere ad un nuovo invio, dopo aver capito e risolto il problema che ha generato lo scarto (es. codice fiscale non presente in Anagrafe Tributaria).
Si precisa che, anche per questo adempimento, non si applicano le sanzioni nel caso in cui il nuovo invio telematico sia effettuato entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Modello.
Sostituzione o annullamento di una Certificazione Unica
A seguito dell’invio telematico è possibile procedere ad un annullamento o sostituzione di una Certificazione Unica. In tal caso è necessario procedere con la predisposizione di una nuova comunicazione riservata esclusivamente alle sole Certificazioni da annullare o sostituire.
Novità 2021
Le principali novità, per il 2021 riguardano:
- il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente;
- l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di Marzo 2020;
- la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali.