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Contributo a fondo perduto e le imprese in difficoltà al 31 Dicembre 2019

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Indice

Contributo a fondo perduto e le imprese in difficoltà al 31 Dicembre 2019

Premessa

Già in un precedente intervento si è trattato l’argomento del contributo a fondo perduto che il Decreto Legge n. 34/2020 ha introdotto. Preliminarmente, il Contributo a Fondo Perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate per un importo commisurato alla perdita di fatturato, a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) ed è possibile presentare domanda entro e non oltre il 13 Agosto 2020.

Tuttavia, sono sorte tante perplessità soprattutto in merito agli aventi diritto e, per questo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E ha risolto numerosi dubbi ed incertezze. Un tema che ha destato numerose perplessità è rappresentato dall’art. 25 del Decreto Rilancio su cui inizialmente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E in cui ha precisato che le imprese in difficoltà alla data del 31 Dicembre 2019 non hanno diritto di accedere al contributo a fondo perduto.

La definizione di imprese in difficoltà

La definizione di impresa in difficoltà è contenuta nell’art. 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione. Esaminando tale disposizione, per stato di difficoltà si intende:

  • nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a cause delle perdite cumulate;
  • nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  • qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • qualora un’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Circolare n. 22/E ed una soluzione interpretativa che supera l’ultimo documento di prassi

La Circolare in commento ha precisato innanzitutto che, con Comunicazione del 29 Giugno 2020, la Commissione Europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato proprio alla luce della Pandemia derivante dal Covid-19. In particolare, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alla su indicata definizione, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non abbiano rimborsato o aiuti per la ristrutturazione e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione.

Proprio a causa della Pandemia che ha colpito tutto il mondo e non solo l’Europa, la Commissione ha assunto un atteggiamento meno rigido nella concessione degli aiuti di Stato e, per questo, nella maggior parte dei casi le imprese in difficoltà al 31 Dicembre 2019, potranno accedere al contributo a fondo perduto. In particolare, potranno usufruire:

  • le microimprese, ossia tutte le imprese con meno di 10 occupati e che realizzino un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
  • le piccole imprese, ossia tutte le imprese con meno di 50 occupati e che realizzino un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

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