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Contributo a Fondo Perduto

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Indice

Contributo a Fondo Perduto

Premessa

Il Contributo a Fondo Perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate per un importo commisurato alla perdita di fatturato, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Come precisato dalla norma, l’ammontare spettante al Contribuente è escluso da tassazione sia ai fini dei redditi che Irap e non incide sul rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresa la deducibilità degli interessi passivi.

A chi spetta

Il Contributo a Fondo Perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa o che sono titolari di reddito agrario.

Requisiti

I requisiti che i Contribuenti devono rispettare, elencati nel Decreto Legge n. 34/2020, sono tre.

Il primo requisito è il conseguimento nel 2019 di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare si prende il periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020.

La normativa precisa che per individuare l’ammontare dei ricavi per gli esercenti attività d’impresa occorre far riferimento all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, mentre per individuare i compensi degli esercenti attività di lavoro autonomo è necessario far riferimento all’art. 54, comma 1 del Tuir.

Il secondo requisito invece richiede che il Contributo a Fondo Perduto può essere ottenuto dal Contribuente che rientri in almeno una delle seguenti condizioni:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° Gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 Gennaio 2020.

Nel possedere un ammontare di fatturato o corrispettivi del mese di Aprile 2020 inferiore a due terzi rispetto ad Aprile 2019 si fa presente che non rileva la data della fattura, bensì la data di effettuazione dell’operazione di cessione beni o servizi. Pertanto, a titolo di esempio, nel caso di fatture differite sarà rilevante la data del DDT o di un documento equipollente.

A chi non spetta

Il Contributo a fondo perduto, non spetta nei seguenti casi:

  • ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del Contributo;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 30 Aprile 2020;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato (casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 (c.d. bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del Decreto Cura Italia.

Misura del contributo

L’ammontare del Contributo a fondo perduto si calcola applicando una determinata percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 e l’analogo importo del mese di Aprile 2019.

Le percentuali previste dalla normativa sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori ad euro 400.000;
  • 15%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 superano euro 400.000 ma non l’importo di euro 1.000.000;
  • 10%, infine, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 superano euro 1.000.000 ma non l’importo di euro 5.000.000.

In ogni caso il Contributo minimo riconosciuto è di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Termine ultimo per la presentazione dell’istanza e modalità di erogazione

I Contribuenti che anno i requisiti previsti dalla normativa possono presentare una specifica istanza, in modo esclusivamente telematico, a partire dal 15 Giugno 2020 e fino al 13 Agosto 2020. Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’erogazione avviene direttamente sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

In ultimo, data l’importanza del Contributo e la particolarità di calcolo, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate è chiamata a verificare la legittimità della richiesta. In tal senso si ricorda che l’attuale normativa permette all’Agenzia delle Entrate di recuperare le somme erroneamente erogate ai Contribuenti entro il termine di recupero delle indebite compensazioni, ossia entro il 31 Dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di erogazione della somma. Peraltro, per l’indebita erogazione del Contributo, le sanzioni sono da uno a due volte il Contributo indebitamente percepito.

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