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Contributo ristorazione: ammesse anche le attività agrituristiche
Premessa
L’art. 58 del Decreto Agosto (Decreto Legge n. 104/2020) prevede l’erogazione di un Contributo a Fondo Perduto, alle imprese della ristorazione, per l’acquisto di prodotti, inclusi i prodotti vitinicoli, di filiere alimentari ed agricole, anche DOP o IGP, nel tentativo di valorizzare la materia prima italiana. Infatti, l’art. 58, comma 1 del Decreto Legge in questione, recita quanto segue:
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per l’anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.
I dubbi interpretativi ed i recenti chiarimenti
Tuttavia, il successivo comma 2, precisa che, per accedere al Contributo a Fondo Perduto, il Contribuente deve possedere il codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12.
E proprio in questo comma, ora modificato con l’ultimo dei decreti “ristori”, era presente il problema. Infatti, molti Contribuenti che svolgevano attività di agriturismo, contrassegnata con codice ATECO 50.20.52 e 56.10.12, non potevano accedere al Contributo a Fondo Perduto, in quanto tale attività non era prevalente.
Tuttavia, questa considerazione non vale per gli agriturismi. Infatti, il Codice Civile ha previsto che le attività agrituristiche devono svolgere in via prevalente una delle attività agricole essenziali di cui all’art. 2135 del Codice Civile. A tale soluzione è giunto anche il Governo inserendo una modifica alla normativa apportata dall’ultimo dei decreti “ristori”. Così, con l’art. 21, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 157/2020 si precisa che il beneficio compete anche alle attività agrituristiche senza dover, come logica vuole, osservare la prevalenza.
b) al comma 2, le parole da «con codice ATECO prevalente» fino a «materia prima di territorio.» sono sostituite dalle seguenti «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.»
Considerando lo slittamento delle domande al prossimo 15 Dicembre, le precisazioni del Legislatore sono sicuramente utili a tutti i Contribuenti che svolgono attività di agriturismo, fermo restando che per poter accedere al Contributo, le imprese devono rispettare il requisito della riduzione di fatturato e dei corrispettivi di almeno tre quarti nel periodo di Marzo a Giugno 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.