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Credito Iva 2020: le regole per la compensazione

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Indice

Credito Iva 2020: le regole per la compensazione 

Premessa

Dal 1° Gennaio di ogni anno è possibile compensare i tributi con il credito Iva relativo all’anno di imposta precedente.

Tuttavia, esistono alcuni limiti e regole, fissati dal Legislatore, per impedire abusi nelle indebite compensazioni.

Credito Iva per importi inferiori a 5.000 euro

Se il credito Iva maturato al 31 Dicembre è inferiore a 5.000 euro, può essere utilizzato in compensazione già al 1 Gennaio del periodo d’imposta successivo, utilizzando il codice tributo 6099 e l’anno d’imposta di maturazione del credito. Pertanto, quest’anno è possibile già utilizzare il credito Iva 2020 con codice 6099 e anno d’imposta 2020 per compensare i tributi già dal 1° Gennaio 2021.

Credito Iva per importi superiori a 5.000 euro

Il Legislatore, per permettere ai Contribuenti la compensazione dei tributi e contributi con credito Iva di importo superiore a 5.000 euro, ha introdotto rigide regole, con l’obiettivo, per l’appunto, di evitare le indebite compensazioni.

In primo luogo, per compensare importi superiori a 5.000 euro è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. In alternativa al visto, è possibile far sottoscrivere la Dichiarazione Annuale Iva dall’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

Inoltre, il credito esposto in dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva, considerando anche che la Dichiarazione potrà essere presentata tra il 1° Febbraio ed il 30 Aprile di ogni anno.

Ciò significa che, un Contribuente con un credito Iva superiore a 5.000 euro, potrà utilizzarlo in compensazione con altri tributi, direttamente in F24, senza visto di conformità ed ancora prima della presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, solamente fino a 5.000 euro; per la parte eccedente, invece, è obbligatorio attendere i 10 giorni successivi alla data di invio del Modello Iva e l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo.

Credito residuo 2019

Dato che il Modello Annuale Iva è presentabile tra il 1° Febbraio ed il 30 Aprile di ogni anno, ci potrebbero essere delle fattispecie di Contribuenti con un credito residuo 2019 esposto nel Modello Annuale Iva 2020. In questi caso, fermo restando i limiti imposti dal Legislatore, in attesa di inviare il Modello Iva 2021 possono decidere di utilizzare il credito Iva residuo fino alla data di presentazione del Modello Iva 2021, data in cui il credito residuo sarà “rigenerato” e si andrà a sommare e incrementare il credito Iva del 2020.

Limite annuale alle compensazioni

A partire dal 2021 il limite massimo delle compensazioni ordinarie è di 700.000 euro.

Tale limite si riferisce non solo alle compensazioni orizzontali ma anche ai crediti Iva oggetto di rimborso semplificato. Bisogna considerare che nel limite non rientrano i rimborsi infra annuali, in quanto in tal caso la procedura adottata è una procedura ordinaria e non semplificata.

Ai fini del computo del limite si deve verificare l’anno in cui avviene l’utilizzo del credito Iva. Pertanto, ad esempio, un credito Iva 2019 utilizzato i primi mesi del 2021, sarà da sommarsi al credito Iva 2020 utilizzato nel medesimo anno.

Regime premiale ISA ed effetti sulle compensazioni

Ai sensi dell’art. 9, comma 11 del Decreto Legge n. 50/2017, il Legislatore ha previsto un regime premiale in favore dei Contribuenti che hanno un punteggio ISA pari o superiore ad 8. Infatti, i Contribuenti più “virtuosi” che nel periodo d’imposta 2019 hanno un punteggio ISA almeno pari ad 8, hanno, ex lege, un esonero dall’applicazione del visto di conformità, fino a 50.000 euro, per compensazioni dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2020.

Compensazioni verticali

I limiti sopra indicati sulla compensazione del credito Iva, riguarda solamente la c.d. compensazione orizzontale e non anche la compensazione verticale, ossia la compensazione tra imposte della stessa natura, dove è possibile compensare senza alcun limite o adempimento particolare.