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Decreto rilancio: sintesi dei principali aggiornamenti con la Fase 2
Premessa
Nella seduta del 13 Maggio 2020 finalmente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto “Rilancio” contenente le misure a supporto di famiglie, professionisti ed imprese, che vanno ad integrare le attuali disposizioni presenti con il il Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18/2020 già convertito in Legge) ed il Decreto n. 23/2020.
Vediamo nel dettaglio una sintesi delle principali novità fiscali.
Irap e sospensione dei versamenti
Il Decreto, all’art. 27, prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento:
- del saldo Irap dovuto per il 2019;
- della prima rata, pari al 40%, dell’acconto Irap dovuto per il 2020;
L’applicazione della norma è esclusa per banche e gli altri Enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli Enti Pubblici.
Bonus Aprile 600 euro
Con l’art 89, si prevede l’estensione al mese di Aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista già dal Decreto “Cura Italia”.
Professionisti ed indennità di 1.000 euro
Sempre con l’art. 89 del Decreto, il Legislatore prevede un riconoscimento dell’indennità di Maggio 2020 di euro 1.000 a favore di liberi professionisti:
- titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;
- iscritti alla gestione separata;
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Principio di cassa
Per la verifica della riduzione del 33% rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le quote di ammortamento.
Procedura
A differenza di quanto previsto per l’indennità di Marzo ed Aprile, dove al Contribuente spetta soltanto l’onere di comunicare, tramite il sito Inps, la domanda per richiedere l’indennità dei 600 euro, fermo restando il requisito della “limitazione” allo svolgimento dell’attività, il citato Decreto prevede una procedura più complessa per individuare i soggetti interessati ed evitare indebiti incassi da parte dei Contribuenti che non ne hanno diritto.
Più precisamente:
- il professionista presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti;
- l’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione;
- l’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
Co.Co.Co. ed indennità di 1.000 euro
Lo stesso art. 89 del presente Decreto, riconosce, per il mese di Maggio 2020, un’indennità di 1.000 euro ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto in esame.
Versamenti e sospensione dei termini
Il Decreto prevede un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità.
Si tratta dei Contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, comma 2 e 3 del Decreto Cura Italia ed a questi si aggiungono le imprese e professionisti che, per effetto dell’art. 18 del Decreto Liquidità, hanno beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad Aprile e Maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 Giugno 2020.
I pagamenti potranno essere effettuati in una soluzione a partire dal 16 Settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importi con il versamento della prima rata entro la predetta data.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
E’ riconosciuto un credito d’imposta del 60% (fino all’importo massimo di 60.000 euro) sulle spese, sostenute entro il 31 Dicembre 2020, di:
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, la salute dei lavoratore e degli utenti.