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Decreto Sostegni-bis: alcune novità fiscali
Premessa
Il 20 Maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Maggio 2021. Si ripercorrono le principali misure fiscali.
Nuovo contributo a fondo perduto
I soggetti titolari di Partita Iva attiva alla data del 26 Maggio 2021 che hanno già presentato istanza ed ottenuto il Contributo del Decreto Legge Sostegni (e che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito), hanno diritto al 100% di quanto già percepito in precedenza.
Contributo alternativo
Il Governo ha introdotto un altro contributo a fondo perduto, alternativo a quelli precedenti.
Posso accedere:
- i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione
- i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono, invece, esclusi:
- i soggetti la cui partita IVA risulta cessata alla data del 26 Maggio 2021;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Come anticipato poc’anzi, tale contributo, per chi ha già percepito il Contributo del Decreto Sostegni, è alternativo a quello analizzato nel paragrafo precedente.
Per poter accedere è obbligatorio che:
- i ricavi o compensi non siano superiori a 10 milioni di euro per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per il calcolo del contributo è necessario applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Esenzione Tari
Al fine di attenuare l’impatto finanziario negativo sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività connesse all’emergenza epidemiologica, è stato istituito un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione TaRi per le suddette categorie economiche.
Tax credit locazioni
Il tax credit locazioni per immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 è stato esteso fino al 31 Luglio alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito d’imposta spetta, inoltre, con riferimento ai canoni da Gennaio a Maggio 2021:
- ai soggetti esercenti arti e professioni o d’impresa con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019;
- agli enti non commerciali;
- agli enti del terzo settore;
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per poter usufruire del tax credit è obbligatorio che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medio mensile del periodo compreso tra il 1° Aprile 2020 ed il 31 Marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° Aprile 2019 ed il 31 Marzo 2020.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, il credito d’imposta spetta anche in assenza del suddetto requisito.
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili
Per il 2021, il limite massimo di crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in 2 milioni di euro.
Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI
Il nuovo Decreto Legge prevede anche un nuovo tax credit sanificazione per i mesi da Giugno ad Agosto 2021 per alcune categorie di soggetti:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del Decreto Legge n. 34/2019.
Il credito è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
L’importo massimo del credito d’imposta è pari a 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Le spese ammesse al tax credit sono:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Proroga dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali
Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza originaria il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Acquisto prima casa
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il Governo Draghi ha inserito una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” da parte degli acquirenti che all’atto di stipula non abbiano ancora compiuto 36 anni.
Per le domande presentate fino al 30 Giugno 2022 dagli under 36 la garanzia dello Stato passa dal 50% all’80%, fino ad un massimo finanziabile di 250 mila euro.
Inoltre, i giovani acquirenti, in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro, imposte ipo-catastali, nonché dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto. Nell’ipotesi di acquisto dell’immobile soggetto ad IVA, al giovani acquirente è riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta all’acquisto.
Fondo a sostegno delle attività chiuse
E’ stato istituito un fondo per favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 19/2020, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto.