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Decreto sostegni: introdotto il nuovo Contributo a Fondo Perduto

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Decreto sostegni: introdotto il nuovo Contributo a Fondo Perduto

Premessa

Il 22 Marzo di quest’anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), contenente misure a sostegno di imprese ed operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, nel tentativo di contrastare gli effetti negativi della pandemia derivante dal Covid-19.

Tra i diversi interventi, nel Decreto Sostegni è presente il nuovo Contributo a Fondo perduto.

Tale agevolazione spetta:

  • a prescindere dall’attività esercitata;
  • in presenza di una riduzione del fatturato 2020 rispetto a quelli del 2019.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il nuovo Contributo a Fondo Perduto:

  • soggetti titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • Enti non Commerciali, in relazione all’attività commerciale da essi svolta;
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir.

Sono ammessi al Contributo a Fondo Perduto anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto di previdenza obbligatoria (es. Inarcassa, Enpam, ecc.), precedentemente esclusi dal beneficio.

Tenendo conto di quanto precisato anche dalla Circolare n. 15/E del 12 Giugno 2020 in riferimento al Contributo di cui al Decreto Legge n. 34/2020, posto che ai fini dell’agevolazione non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai Contribuenti forfettari/minimi.

Sono esclusi, invece, dall’agevolazione:

  • i soggetti la cui attività risulta cessata al 23 Marzo 2021;
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 Marzo 2021;
  • gli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Requisiti per l’accesso

Per poter richiedere il Contributo a Fondo Perduto è necessario rispettare due condizioni:

  • ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  • riduzione del fatturato e corrispettivi 2020 rispetto a quelli del 2019.

Verifica del limite di ricavi/compensi 2019

Per verificare il limite dei ricavi e compensi del 2019, si fa riferimento sempre alla Circolare n. 15/E del 12 Giugno 2020. Pertanto:

  • in caso di esercizio di più attività, deve essere considerata la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività;
  • per i soggetti che calcolano il reddito con il metodo catastale, è obbligatorio considerare i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019. In mancanza delle scritture contabili, va fatto riferimento al volume d’affari 2019.
  • per i rivenditori, con contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su rapporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Verifica della riduzione del fatturato e dei corrispettivi

Per usufruire del beneficio, è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

A tal fine è necessario individuare la data di effettuazione dell’operazione.

Per i soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1 Gennaio 2019, il Contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato e dei corrispettivi.

Ammontare del Contributo

Il Contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020. Più precisamente:

Ricavi/compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a 100.000 euro 60%
superiori a 100.000 euro ed inferiori a 400.000 euro 50%
superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro 40%
superiori ad 1.000.000 di euro ed inferiori a 5.000.000 di euro 30%
superiori ad 5.000.000 di euro ed inferiori a 10.000.000 di euro 20%

In ogni caso, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° Gennaio 2020, il Contributo a Fondo Perduto è riconosciuto per un importo:

  • non superiore a 150.000 euro;
  • non inferiore a:
    • 1.000 euro per le persone fisiche;
    • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.