Studio Giannini | Commercialista a Roma

Esterometro

Studio Giannini

Commercialista a Roma

Indice

Esterometro

Premessa

E’ oramai questione di ore e per i Contribuenti sarà obbligatorio emettere la fattura elettronica, così come indicato nel precedente intervento.

Infatti, il Legislatore ha previsto che rimanga valida la possibilità di emettere la fattura in formato cartaceo per le fatture emesse all’estero (intraUE ed extraUE).

Pertanto, l’art. 1 del comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127/2015, ha previsto, a decorrere dal 1° Gennaio 2019, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione delle operazioni con l’estero (c.d. esterometro). Il nuovo adempimento sarà relativo ai dati delle operazioni attive e passive tra soggetti passivi stabiliti in Italia e soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari.

Contribuenti inclusi nell’obbligo di comunicazione

Sono obbligati alla predisposizione ed invio telematico dell’esterometro tutti i Contribuenti che effettuano e ricevono operazioni da operatori esteri (IntraUE ed extraUE).

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 13/E del 2 Luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, seppur il Contribuente estero si sia identificato in Italia, la Comunicazione rimane obbligatoria per le operazioni per le quali sono coinvolti.

Con l’introduzione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere e della fattura elettronica, a partire dal 1 Gennaio 2019 sarà abrogato solo lo Spesometro.

Operazioni escluse

Tra le operazioni escluse, invece, rientrano quelle per le quali il Contribuente ha ricevuto o emesso fattura elettronica. Inoltre, sono escluse dall’obbligo le operazioni per le quali è stata predisposta la bolla doganale. Tuttavia, come precisato anche dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2018, nulla vieta di ricomprendere, sotto un profilo prettamente operativo, anche le operazioni che il Legislatore ha inteso escludere dall’esterometro.

Contenuto della comunicazione

Nell’esterometro sono individuate tutte le operazioni attive e passive tra soggetti passivi stabiliti nel territorio Italiano e soggetti esteri. Più precisamente, il Provvedimento del 30 Aprile 2018 prevede le seguenti specifiche da inserire nella Comunicazione:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione;
  • dati fiscalmente rilevanti (numero del documento, imponibile, Iva, tipologia di operazione).

Il Legislatore per i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato, ha previsto la possibilità di emettere comunque fattura elettronica anche a soggetti non residenti con il conseguente esonero dalla Comunicazione. Rimane comunque l’obbligo per le fatture ricevute dall’estero.

Nell’ipotesi, quindi, in cui i Contribuenti emettano le fatture all’estero in formato elettronico, è obbligatorio inserire i seguenti dati:

  • Codice Destinatario: XXXXXXX (7 volte “X”);
  • identificativo fiscale IVA: inserire la partita IVA comunitaria (se contribuente IntraUE), oppure il Codice “OO 99999999999” (se contribuente ExtraUE).

Invio della Comunicazione 

Al pari delle fatture elettroniche, anche l’esterometro avrà un formato XML e sarà inviato apponendo la firma digitale del Contribuente o di un suo delegato.

Il termine ultimo entro cui inviare la Comunicazione equivale all’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data di emissione o di ricezione. In quest’ultimo caso si intende ricevuta la fattura quando annotata  Nelle le fatture di acquisto per data di ricezione si intende la data di registrazione della fattura ai fini iva. Ad esempio, se un Contribuente acquista merci dalla Germania e la fattura ha data 15 Maggio 2019 e registrata ai fini Iva in data 01.06.2019, la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere deve essere predisposta ed inviata entro il 31 Luglio 2019. 

Il processo di invio è identico a quello delle Liquidazioni Periodiche Iva e delle fatture elettroniche. Pertanto:

  • si predispone e si invia, apponendo la firma digitale, il flusso XML che contiene la comunicazione;
  • il Sistema di Interscambio procede ad un controllo formale comunicando una ricevuta di avvenuta trasmissione. Successivamente:
    • in caso di esito positivo, verrà rilasciata ricevuta di validazione e la Comunicazione si riterrà correttamente trasmessa;
    • in caso di esito negativo, invece, sarà rilasciata una ricevuta di scarto e la Comunicazione non si considererà mai inviata.

Condividi su facebook Facebook Condividi su google Google+ Condividi su twitter Twitter Condividi su linkedin LinkedIn Condividi su email Email Condividi su whatsapp WhatsApp Condividi su print Print