Indice
Fattura elettronica: una semplificazione o soltanto un altro adempimento a carico dei Contribuenti?
Premessa
Come molti hanno avuto modo di sentire, a partire dal 01.01.2019 sarà obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico (XML).
Con il termine «fatturazione elettronica», ci si riferisce alla possibilità di emettere e conservare le fatture in solo formato digitale, come previsto nell’ordinamento europeo dalla Direttiva 2001/115/CE e in Italia dal Decreto Legislativo n. 52/2004 di recepimento della Direttiva Europea e dal D.M. 23 gennaio 2004.
L’evoluzione verso l’introduzione della fatturazione elettronica anche tra soggetti privati, ha un punto di riferimento iniziale nel 2014, attraverso il quale vige dell’obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali. I fornitori degli Enti Statali sono obbligati ad emettere le proprie fatture nel formato elettronico previsto dal quadro normativo vigente.
Successivamente, nel Marzo del 2015, tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, con il conseguente divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica delle fatture.
Un punto di svolta in Italia è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 127/2015, con cui, all’art. 1 viene prevista, in via opzionale, la fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. Tuttavia, il citato Decreto ha previsto all’art. 1, comma 3 a partire dal 01.01.2019 l’obbligo, in ambito B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer) dell’emissione della fatturazione elettronica.
Le novità in materia di fatturazione elettronica sono elencate nella seguente tabella:
Novità | Date |
Obbligo di fattura elettronica per acquisto di carburanti e benzina |
01.07.2018 |
Pagamento obbligatorio con mezzi elettronici per acquisto di carburanti e benzina |
01.07.2018 |
Obbligo di fatturazione elettronica Tax Free Shopping |
01.09.2018 |
Obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati |
01.01.2019 |
Abolizione dello spesometro |
01.01.2019 |
Introduzione della comunicazione di cessioni ed acquisti dall’estero (c.d. esterometro) |
01.01.2019 |
Si fa presente che, nonostante l’obbligo, a partire dal 01.07.2018, di abolizione della carta carburante e pagamento obbligatoriamente attraverso mezzi elettronici, è stata introdotta una proroga per l’utilizzo della carta carburante. Pertanto, solo a partire dal 01.01.2019 tale strumento sarà definitivamente eliminato. Tuttavia, si ricorda che il Contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e deduzione del costo, è obbligato al pagamento tramite mezzi elettronici. Ciò significa che il Contribuente può ancora utilizzare la carta carburante fino a fine anno, ma non può procedere al pagamento in contanti se vuole detrarsi l’Iva sull’acquisto e dedursi il costo, secondo le vigenti regole fiscali.
Requisiti della fattura elettronica
Nonostante molti Contribuenti si sono già mossi per individuare i migliori strumenti per l’emissione della fattura elettronica, la domanda che ci si pone è: ci sono dei requisiti ai fini dell’emissione? Quali specifiche tecniche adottare?
In questo, l’art. 21, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, dispone che «il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione».
La normativa pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare gli specifici requisiti dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione:
- autenticità: si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi ed emittente deve essere certa;
- integrità: si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972, non possano essere alterati;
- leggibilità: si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo, conformemente a quanto previsto dalle note esplicative della Direttiva 2010/45/UE.
Come previsto, l’art. 21 del suddetto Decreto non indica quali sistemi possono essere utilizzati per garantire i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità. Per questo motivo, attraverso i sistemi informativi l’Agenzia delle Entrate ha disposto un Sistema di Interscambio (SDI) che dovrà “leggere” la fattura in formato XML, controllarla e verificare che siano presenti tutti i requisiti necessari per la corretta emissione.
Sistema di interscambio: un modello già previsto per l’emissione delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione
Il Sistema di Interscambio (SDI) è un sistema già introdotto dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Questo sistema, a partire dal 01.01.2019, sarà obbligatoriamente esteso anche alla fattura B2B e B2C.
Più precisamente, il Sistema di Interscambio:
- riceverà le fatture elettroniche da parte dell’emittente (o di un suo intermediario) al quale verrà rilasciato riscontro per la sua emissione;
- per ogni fattura elettronica, saranno effettuati i controlli necessari per garantire autenticità, integrità e leggibilità del documento. Entro 5 giorni sarà rilasciata apposita ricevuta di avvenuta consegna, oppure, di scarto. Nell’ipotesi in cui il documento dovesse essere scartato, la fattura non si considererà mai emessa;
- nel caso in cui il documento sia firmato elettronicamente (come avviene per i Contribuenti che si avvalgono di intermediari per l’emissione della fattura), effettuerà i controlli anche sulla validità della firma digitale;
- al superamento dei controlli, sarà rilasciata apposita ricevuta di consegna ed il documento sarà visibile anche al cessionario.
Rispetto a quanto previsto per la fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, dove una volta inviato il documento dovrà essere accettato e solo così, successivamente, la PA procederà in via autonoma al pagamento, per quanto riguarda la fattura elettronica B2B e B2C, obbligatoria a partire dal 01.01.2019, non è prevista l’accettazione del documento da parte del cessionario. Ciò significa che la fattura, dopo aver superato i controlli del SDI, sarà considerata a tutti gli effetti emessa ed il cedente potrà soltanto emettere una nota di variazione in aumento o diminuzione per rettificare la fattura elettronica precedentemente emessa.
Nella seguente figura si mette in risalto l’intero processo per l’emissione del documento in formato elettronico ed il ruolo del SDI.
Obiettivo della fattura elettronica: un’opportunità oppure un ulteriore adempimento per i Contribuenti?
Con l’introduzione dell’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, gli obiettivi che sono stati indicati nella Legge di Bilancio 2018 sono i seguenti:
- semplificazione fiscale e contabile, con la conseguente riduzione del numero di adempimenti fiscali;
- dematerializzazione dei processi delle imprese, con un generale incremento della competitività del sistema paese e l’ottenimento di benefici che sono decisamente superiori al semplice incremento di efficienza degli adempimenti fiscali;
- generare risparmi derivanti da un incremento dell’efficienza dei controlli finalizzati al contrasto all’evasione e, conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;
- prevenire e contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto, le frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro paese.
Sicuramente, l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto le frodi IVA è quello maggiormente a cuore dello Stato, poiché con la fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate sarà a conoscenza di tutte le fatture emesse e ricevute dai Contribuenti. Per questo motivo, oramai, ogni mese/trimestre l’Amministrazione Finanziaria sarà a conoscenza dell’Iva complessivamente dovuta senza attendere l’invio telematico della Liquidazione Periodica Iva, della Dichiarazione Annuale Iva ed, infine, dello Spesometro, quest’ultimo, utile a rilevare discrepanze nell’Iva. Ciò presuppone, anche, una potenziale riduzione degli adempimenti fiscali, come l’abolizione dello Spesometro, contestuale all’obbligo di fatturazione elettronica.
Sicuramente, con l’emissione della fattura elettronica il Contribuente potrà beneficiare anche della dematerializzazione dei processi delle imprese ed una riduzione di spesa pubblica, poiché le risorse attualmente utilizzate per combattere l’evasione fiscale, potranno essere in futuro utilizzate per altri fini istituzionali.
Tuttavia, nonostante i potenziali vantaggi di cui potrebbe beneficiare il Contribuente, allo stesso tempo potrebbero esserci degli svantaggi a suo carico. Infatti, la dematerizzazione dei processi e la semplificazione contabile, se attuata, potrebbe ridurre il lavoro che attualmente svolgono molti addetti contabili. Se non ci dovesse essere un’adeguata informazione nei confronti degli acquirenti, soprattutto privati, potrebbero sorgere non poche difficoltà. Infine, dal momento in cui il sistema imprenditoriale italiano è composto per di più da piccole e medie imprese e da Contribuenti che preferiscono la “carta” alla tecnologia, l’utilizzo di un software rischia di aumentare notevolmente i costi con conseguenti rallentamenti, soprattutto in virtù di una mancata preparazione a livello tecnologico.
Se però, l’introduzione della fattura elettronica, a partire dal prossimo anno, fosse accompagnata da un’adeguata informazione e preparazione tecnologica, sicuramente questo nuovo modo di emettere la fattura potrà sia ridurre il carico di lavoro di molti imprenditori, che spesso si trovano anche a fare più un lavoro di amministrazione che imprenditoriale, ma soprattutto può essere un’opportunità per le imprese ed i professionisti di migliorare la competitività, di ridurre gli errori nella gestione dei dati ed i costi amministrativi, nonché l’eliminazione definitiva di molti adempimenti fiscali che ad oggi devono essere rispettati, con il rischio di inadempienze e, conseguentemente, l’irrogazione di sanzioni molto elevate e che rischiano di contribuire alla cessazione dell’attività dei Contribuenti, sempre più “strozzati” dalla burocrazia.
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