Indice
I nuovi regimi OSS e IOSS
Premessa
Con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA per soggetti che svolgono attività di commercio elettronico transfrontaliero nei confronti di consumatori finali all’interno della Comunità Europea, sono state recepite le modifiche apportate dalla Direttiva 2006/112/CE, che entreranno in vigore dal prossimo 1° Luglio 2021 (originariamente prevista per il 1° Gennaio 2021 e successivamente prorogata per effetto della pandemia Covid-19).
Alla luce delle predette modifiche, si introduce il regime OSS (senza limiti di importo) e IOSS (utilizzabile solo per cessioni di valore modesto, ovvero fino a 150 euro).
Regime OSS e IOSS
A seguito dell’introduzione dei nuovi regimi, sono operative le nuove procedure di semplificazione degli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che operano nell’ambito del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali. Di conseguenza, il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) di identificazione IVA, originariamente previsto solamente alle attività di telecomunicazione, e-commerce e teleradiodiffusione, sarà esteso anche alle vendite a distanza. A tal fine si introduce:
- OSS (One Stop Shop): per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro della Comunità Europea a consumatori finali di un altro Stato membro, nonché per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate ad IVA nello Stato membro di consumo.
- IOSS (Import Stop Shop): per le vendite di beni a consumatori finali importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Soglie di protezione
Il Legislatore, nonostante l’applicazione del MOSS, compreso il regime OSS/IOSS, ha introdotto con il Decreto Legge n. 331/1993 una soglia di protezione per le vendite a distanza. Con tale soglia, è stata data la possibilità di evitare l’apertura della partita iva in tutti gli Stati europei ed applicare l’IVA nel Paese di origine. La soglia è diversa e variabile a seconda dei Paesi, ma nella maggior parte dei casi pari a 35.000 euro.
In ogni caso, i Contribuenti possono scegliere di applicare l’imposta del Paese del cliente, specie nel caso in cui l’aliquota fosse inferiore a quella di partenza.
Tuttavia, a partire dal 1° Luglio 2021 il regime cambia radicalmente e la possibilità di applicare l’IVA del Paese di origine riguarda solo i soggetti con volume d’affari sino a 10.000 euro per la totalità delle vendite e dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici territorialmente rilevanti negli altri Paesi europei.
Registrazione sul canale telematico
Per consentire ai Contribuenti di assolvere i nuovi obblighi in vigore dal 1° Luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha attivato i canali telematici per consentire la registrazione da parte di:
- OSS UE: soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, soggetti passivi Extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e soggetti passivi Extra-Ue senza stabile organizzazione nel territorio dell’Unione Europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
- OSS non-UE: soggetti passivi Extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea;
- IOSS: soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, soggetti passivi Extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e soggetti passivi Extra-Ue senza stabile organizzazione nel territorio dell’Unione Europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia.
Il regime OSS
Il regime OSS ha il vantaggio principale di assolvere gli obblighi IVA con modalità semplificate. Infatti, le imprese che vendono all’interno della Comunità Europea a consumatori finali, potranno, con un unico canale:
- registrarsi telematicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ammissibili a favore degli acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni e prestazioni di servizi;
- collaborare con l’Amministrazione Finanziaria fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’Ue.
Il regime IOSS
Con il regime IOSS, i soggetti passivi che vendono tali beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’Ue di riscuotere presso l’acquirente IVA sulle vendite a distanza di beni di modico valore importati e di dichiarare e versare l’IVA tramite lo sportello unico per le importazioni.