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Il Contributo “Perequativo” previsto dal D.L. Sostegni-bis
Premessa
L’art. 1 del D.L. Sostegni-bis ha previsto un ulteriore Contributo a fondo perduto, con finalità perequative e subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’obiettivo del Fondo Perequativo è prevedere un indennizzo per riequilibrare le differenze di accesso e di quantum rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto.
Anche questo Contributo è classificabile tra gli aiuti di stato previsti dalla sezione 3.1 “aiuti di importo limitato” della Commissione Europea.
Sulla base dell’opzione – irrevocabile – che il Contribuente esprime durante la compilazione del modello, l’Agenzia delle Entrate eroga il Contributo spettante tramite bonifico sul conto corrente intestato al richiedente oppure tramite l’attribuzione di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Il Contributo è escluso da tassazione – sia ai fini Irap che alle imposte sui redditi – e non incide sul calcolo del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti di negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.
Soggetti beneficiari
Il Contributo perequativo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione – o da coloro che producono reddito agrario – purché titolari di partita Iva attiva al 26 Maggio 2021, residenti e stabiliti nel territorio dello Stato.
Non rientrano nel beneficio:
- i soggetti con Partita Iva attiva aperta successivamente al 26 Maggio 2021;
- i soggetti la cui attività risulta cessata alla data del 26 Maggio 2021;
- gli Enti Pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione i cui all’art. 162-bis del Tuir.
Per individuare i Contribuenti beneficiari, è previsto il rispetto di alcuni requisiti.
Primo requisito
Il richiedente deve aver conseguito, nel corso del 2019, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.
I Contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare devono considerare il secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26 Maggio 2021.
Per gli esercenti attività d’impresa i ricavi sono individuati dall’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, mentre per gli esercenti attività di lavoro autonomo, è necessario far riferimento all’art. 54, comma 1 del Tuir.
Se il Contribuente svolge più attività, il limite di 10 milioni riguarda i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
Per esemplificare l’individuazione dei ricavi/compensi relativi al 2019 i valori da tenere in considerazione sono individuati da un’apposita tabella:
Secondo requisito
Oltre al limite dei 10 milioni di euro, per ottenere l’accesso al beneficio, è necessario che siano presenti due requisiti congiuntamente:
- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta chiuso al 31 Dicembre 2020 deve essere presentata entro il 30 Settembre 2021. Come previsto dal Decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative relative al periodo d’imposta 2019 e 2020 presentate oltre il 30 Settembre 2021 non rilevano ai fini della determinazione del Contributo Perequativo, qualora i dati in esse contenuti siano migliorativi rispetto a quelle delle dichiarazioni originali;
- il risultato economico d’esercizio relativamente al periodo d’imposta chiuso il 31 Dicembre2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019.
In merito al risultato economico sia del 2019 che del 2020, con provvedimento del 4 Settembre 2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre considerare tutte le attività d’impresa, professionali o agrarie esercitate.
Ammontare del Contributo spettante
Per calcolare l’ammontare del contributo spettante occorre inizialmente determinare a differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2020.
Successivamente, la differenza ottenuta deve essere diminuita dell’importo complessivo dei Contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente.
Dall’importo ottenuto, è obbligatorio applicare le seguenti percentuali:
- 30% se i ricavi/compensi del 2019 sono inferiori o pari a 100 mila euro;
- 20% se i ricavi/compensi del 2019 sono superiori a 100 mila euro ma inferiori o pari a 400 mila euro;
- 15% se i ricavi/compensi del 2019 sono superiori a 400 mila euro ma inferiori o pari a 1 milione di euro;
- 10% se i ricavi/compensi del 2019 sono superiori a 1 milione di euro ma inferiori o pari a 5 milioni di euro;
- 5% se i ricavi/compensi del 2019 sono superiori a 5 milioni di euro ma inferiori o pari a 10 milioni di euro.
In ogni caso l’importo massimo del Contributo spettante è di 150 mila euro.