Indice
Il Decreto “Agosto” e le nuove proroghe
Premessa
Come già trattato in un precedente articolo (“novità del decreto “Agosto”: sintesi dei principali aggiornamenti“), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 104/2020 recante le misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia.
Tra i diversi interventi normativi, il Governo ha indicato molte proroghe, modificando per diverse volte l’agenda dei versamenti.
Preliminarmente, con questo Decreto il Governo ha innanzitutto concesso una proroga relativamente ai versamenti già sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del Decreto Legge n. 34/2020, nonché una proroga per gli acconti di Novembre di quest’anno in favore dei soggetti Isa e collegati.
E’ stata inoltre spostata in avanti la sospensione dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 Marzo 2020 al 15 Ottobre 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’INPS o emessi dagli Enti Locali.
Sospensione notifica cartelle e pignoramenti
Originariamente fissato al 31 Agosto 2020, la notifica di cartelle di pagamento è ora sospesa fino al 15 Ottobre 2020.
Inoltre è differita, sempre al 15 Ottobre 2020, la sospensione dagli obblighi derivanti dal pignoramento presso terzi effettuati, prima dell’entrata in vigore del Decreto “Rilancio” relativamente a stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Cessati gli effetti della sospensione, a partire dal 16 Ottobre, riprenderanno tutti gli obblighi imposti al soggetto debitore.
Rateazioni ed ulteriori sospensioni
Per le sospensioni dei versamenti previsti dal Decreto “Rilancio”, è stabilito che i pagamenti dei tributi dovuti potranno essere effettuati, nella misura del 50% del dovuto entro il 16 Settembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateazione e fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro e non oltre il 16 Settembre 2020.
Il restante 50% delle somme residue, potranno essere pagate, senza sanzioni ed interessi entro il 16 Gennaio 2021, oppure mediante rateazione e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata da pagare entro il 16 Gennaio 2021.
Soggetti beneficiari della proroga
I versamenti sospesi riguardano diversi soggetti, tra i quali si citano:
- contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume d’affari;
- contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, sono sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31
marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi
assimilati, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione
obbligatoria.
Differimento dell’acconto per i soggetti ISA e proroga “condizionata”
Il Decreto Legge n. 104/2020 dispone, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare inferiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, in scadenza ordinaria il 30 Novembre 2020, al 30 Aprile 2021. La proroga è applicata anche ai Contribuenti che applicano il regime dei minimi o forfettario.
Proroga “condizionata”
Il Governo, con l’emanazione del Decreto Legge n. 104/2020, ha però imposto una condizione per beneficiare della proroga del secondo acconto delle imposte. Infatti, possono beneficiare della proroga tutti i soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione e gli altri collegati agli ISA (es. soci di società di persone, associazioni, ecc.) che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Sospensione degli avvisi bonari
Tra le diverse proroghe concesse, il Governo ha anche deciso di sospendere e prorogare il termine dei versamenti dovuti a seguito di controllo automatizzato e formale delle Dichiarazioni dei Redditi, Iva, Irap e Mod. 770. Pertanto, il pagamento delle somme dovute risulta tempestivo se effettuato entro il 16 Settembre 2020.
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