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Il Decreto Liquidità: ulteriore differimento per i versamenti fiscali e contributivi

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Indice

Il Decreto Liquidità: ulteriore differimento per i versamenti fiscali e contributivi

Premessa

Nei primi del mese di Aprile, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) con l’obiettivo di introdurre e prorogare misure volte ad incentivare le imprese e lavoratori durante l’emergenza epidemiologica del Covid – 19.

Alcune misure, ora prorogate, sono state introdotte con gli artt. 60, 61  e 62 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Più precisamente, il Legislatore, con l’obiettivo di tutelare famiglie, imprenditori e lavoratori, ha previsto la sospensione:

  • dei versamenti fiscali e contributivi;
  • degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con l’introduzione del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), sono state previste:

  • ulteriori sospensioni dei termini dei versamenti fiscali e contributivi;
  • ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

Sospensione dei versamenti per riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Con l’introduzione del Decreto Liquidità, il Legislatore ha previsto delle regole diverse rispetto a quanto indicato nel Decreto Cura Italia, inserendo, come principale discriminante, la riduzione di fatturato, la cui percentuale varia in base ai Contribuenti che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori o inferiori a 50 milioni di euro.

Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Liquidità, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, con ricavi o compensi non superiori ad euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 Aprile 2020, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’Iva.

La sospensione, relativa ai versamenti in scadenza il mese di Aprile e Maggio, opera a patto che:

  • per il mese di Aprile 2020, ci sia una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. 
  • per il mese di Maggio 2020, ci sia una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Come evidenziato anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 Aprile 2020, poiché la diminuzione di fatturato deve essere valutata separatamente in relazione ai due mesi presi in esame, è possibile che:

  • si abbia diritto alla sospensione dei versamenti in entrambi i mesi in quanto la riduzione di fatturato è presente sia per il mese di Marzo che Aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta;
  • si abbia diritto alla sospensione dei versamenti soltanto per uno dei due mesi considerati.

Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019

Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti occorre una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di Marzo o Aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, di almeno il 50%. 

Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza

L’art. 18 del Decreto Liquidità ha previsto, per i soli Contribuenti che sono residenti o hanno sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza e che svolgono attività d’impresa, arte o professione, la sospensione dei versamenti a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.

Tuttavia, per sospendere i versamenti è necessaria la riduzione di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ciò significa che, la sospensione dei versamenti:

  • nel mese di Aprile 2020 si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di Maggio 2020 si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Sospensione dei versamenti per i soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza

Secondo quanto previsto dallo stesso art. 18 del Decreto Liquidità, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, resta ferma la sospensione già prevista dall’art. 8 del Decreto Legge n. 9/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e dall’art. 61 del Decreto Legge n. 18/2020, dal 2 Marzo 2020 e fino al 30 Aprile, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e de premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei versamenti per gli Enti Non Commerciali

La sospensione dei versamenti, così come previsto dall’art. 18, comma 5 del Decreto Liquidità, riguarda anche gli Enti Non Commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 13 Aprile 2020 ha precisato che, rientrano tra i soggetti beneficiari anche:

  • le Onlus;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Bolzano;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Bolzano.

Enti Non Commerciali che svolgono anche attività commerciale

Per tutti gli Enti Non Commerciali che svolgono anche un’attività commerciale in modo non prevalente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’Ente potrà usufruire del regime di sospensione dei versamenti, a patto che rispetti le condizioni previste per i soggetti che esercitano attività d’impresa.

Entro quando effettuare i versamenti sospesi

Ai sensi dello stesso art. 18, comma 7 del Decreto Legge n. 23/2020 i versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il mese di Giugno 2020;
  • con un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di Giugno 2020.

In ogni caso, non si procede al rimborso di quanto già versato.

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