Indice
Come fare il ravvedimento operoso
Premessa
Può accadere che il Contribuente durante i diversi adempimenti, commetta delle irregolarità fiscali.
Con la formula del ravvedimento operoso, così come indicato dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, il Contribuente che si accorge di irregolarità fiscali può rimediare agli errori beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
In conclusione, quindi, con la formula del ravvedimento operoso il Contribuente ha la possibilità di sanare gli errori e le violazioni tributarie commesse (es. invio tardivo della Dichiarazione dei Redditi, omesso versamento del saldo IRPEF, ecc.) versando, se dovuti, il tributo e gli interessi ma beneficiando di una riduzione delle sanzioni rispetto a quelle ordinariamente applicate nel caso di contestazione dall’Amministrazione Finanziaria.
Limiti
Il Contribuente che voleva utilizzare questo strumento, beneficiando di sanzioni ridotte, prima della Legge di Stabilità 2015, poteva farlo a condizione che:
- non fossero iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
- la violazione non fosse stata già contestata dall’Amministrazione Finanziaria;
- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Con la Legge di Stabilità 2015 il Legislatore, ha eliminato questi limiti permettendo al Contribuente di usufruire del ravvedimento operoso in qualsiasi momento, salvo i casi in cui siano stati già notificati al Contribuente avvisi di accertamento e gli atti di liquidazione, comprese le comunicazioni da controllo formale ed automatizzato delle Dichiarazioni dei Redditi.
L’applicazione del ravvedimento operoso, inoltre, non esclude la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di iniziare accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento.
Regolarizzare la violazione
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta, ove dovuta;
- degli interessi, se presenti e calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
Con la Legge di Stabilità 2015 il Legislatore ha previsto diverse categorie di ravvedimento operoso:
- Ravvedimento breve: la sanzione è ridotta ad 1/10 di quella ordinaria, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza. Questa riduzione della sanzione è applicabile soltanto nell’ipotesi di omesso versamento del tributo.
- Ravvedimento intermedio: la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.
- Ravvedimento lungo: la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
- Ravvedimento ultrannuale: la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- Ravvedimento lunghissimo: la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
Queste tipologie di ravvedimento sono sempre ammesse per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Invece, per i tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate, non è possibile usufruire del ravvedimento ultrannuale e lunghissimo.
Inoltre, il Legislatore ha previsto altre due forme di ravvedimento operoso. Più precisamente:
- la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.
- la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il decreto legislativo n. 158/2015, ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Ciò significa che per il calcolo della tipologia di ravvedimento applicabile, per i primi 90 giorni bisogna far riferimento alla sanzione del 15%. Oltre i 90 giorni, invece, si deve far riferimento alla sanzione ordinaria del 30%.
Solo per l’omesso versamento, infine, è previsto il ravvedimento sprint. Il ravvedimento sprint prevede che, per i primi 15 giorni il Contribuente si abbia una riduzione ulteriore delle sanzioni di 1/15 per ogni giorno di ritardo. Ciò significa che, per il Contribuente che decide di sanare la violazione entro 15 giorni dall’omesso versamento, la sanzione base del 15% è ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%), a cui deve essere applicata anche la riduzione ad 1/10. Pertanto, per ogni giorno di ritardo, in sede di ravvedimento operoso, si applica una sanzione ridotta dello 0,1%.
Il ravvedimento operoso per l’omesso versamento
Sulla base di quanto detto poc’anzi, appare utile supportare il Contribuente nell’ipotesi di ravvedimento operoso per omesso versamento del tributo.
Queste sono le percentuali da applicare:
- Ravvedimento sprint: se il versamento del tributo dovuto avviene entro 15 giorni dalla scadenza, oltre agli interessi legali, il Contribuente è obbligato al pagamento delle sanzioni pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento breve: il Contribuente che decide di sanare il mancato versamento entro 30 giorni dall’omissione, dovrà pagare una sanzione dell’1,5% (1/10 * 15%);
- Ravvedimento intermedio: il Contribuente che decide di sanare il mancato versamento entro 90 giorni dall’omissione, dovrà pagare una sanzione dell’1,67% (1/9 * 15%);
- Ravvedimento lungo: il Contribuente che decide di sanare il mancato versamento oltre i 90 giorni dall’omissione, ma entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, dovrà pagare una sanzione dell’3,75% (1/8 * 30%);
- Ravvedimento ultrannuale: il Contribuente che decide di sanare il mancato versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella in cui è avvenuta la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, dovrà pagare una sanzione dell’4,20% (1/7 * 30%);
- Ravvedimento lunghissimo: il Contribuente che decide di sanare il mancato versamento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella in cui è avvenuta la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, dovrà pagare una sanzione del 5% (1/6 * 30%).
Come già indicato in precedenza, il ravvedimento ultrannuale e lunghissimo è applicabile soltanto per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a titolo di esempio, il ravvedimento ultrannuale e lunghissimo non è applicabile all’Imu e Tasi, perché gestiti dal Comune.
Come regolarizzare
Per effettuare i versamenti, occorre utilizzare:
- F24 per le imposte sui redditi e le relative imposte sostitutive, per l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
- F23 per l’imposta di registro ed altri tributi indiretti;
- F24 elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo, tranne sulle ritenute che sono versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.