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Il regime forfettario

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Indice

Il regime forfettario

Premessa

E’ stata pubblicata in data 30 Dicembre 2018 la Legge Finanziaria 2019 che propone diverse modifiche in tema fiscale, tra le quali:

  • soppressione dell’Ace;
  • soppressione dell’Iri;
  • conferma delle detrazioni del 50% e del 65% rispettivamente per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
  • introduzione della detassazione degli utili reinvestiti;
  • proroga della detrazione del “bonus verde”;
  • modifica al regime forfettario;
  • introduzione della flat tax.

In questa sede si introdurranno le modifiche all’accesso e mantenimento del regime forfettario.

Requisiti di accesso

La Legge Finanziaria 2019 ha modificato le modalitĆ  di accesso al regime in esame.

E’ previsto un unico requisito di accesso, costituito dal limite di ricavi/compensi pari ad euro 65.000,00, ragguagliati ad anno, per tutti i contribuenti. Pertanto, a differenza di quanto previsto fino all’anno scorso, dove per ogni codice Ateco era previsto un limite massimo di ricavi, ragguagliati ad anno, a partire dal 2019 per poter accedere al regime forfettario ĆØ obbligatorio avere ricavi/compensi pari o inferiori ad € 65.0000,00 indipendentemente dall’attivitĆ  svolta dal Contribuente.

Alla luce della suddetta modifica, sono stati eliminati i seguenti requisiti di accesso:

  • spese del costo del personale non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad € 20.000,00.

Cause di esclusione

Sono state riviste anche le cause di esclusione, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

  • contemporaneamente all’esercizio dell’attivitĆ , partecipano a societĆ  di persone, associazioni professionali, imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente societĆ  a responsabilitĆ  limitata o associazioni in partecipazione le quali esercitano attivitĆ  economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte Ā dall’imprenditore o lavoratore autonomo;
  • esercitano l’attivitĆ  prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti.

Vantaggi e modalitĆ  operative

Per il Contribuente che decide di entrare nel regime fiscale forfettario, sono previsti i seguenti vantaggi fiscali:

  • esclusione dall’applicazione dell’Iva, Irap e studi di settore;
  • reddito assoggettato ad aliquota del 15%;
  • esonero dall’applicazione delle ritenute d’acconto;
  • esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica e, conseguentemente, dalla predisposizione dell’esterometro;

Con l’applicazione del regime forfettario, per individuare la base imponibile, il Contribuente deve applicare un coefficiente di redditivitĆ  ai ricavi/compensi. Il coefficiente di redditivitĆ  applicabile ĆØ individuato in base all’attivitĆ  svolta.

A differenza del regime dei minimi oramai, abrogato da anni, con il regime forfettario il Contribuente non può dedursi i costi sostenuti inerenti l’attivitĆ . Dalla base imponibile ĆØ possibile dedursi soltanto i contributi previdenziali.

L’imposta sostitutiva si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota del 15%. Tuttavia, i Contribuenti che hanno iniziato una nuova attivitĆ , applicano un’aliquota del 5% per i primi cinque anni, a condizione che:

  • non si deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attivitĆ  artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attivitĆ  da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivitĆ  precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo il caso in cui la stessa rappresenti il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione);
  • qualora l’attivitĆ  sia il proseguimento di un’attivitĆ  esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Infine, da un punto di vista previdenziale, i Contribuenti che svolgono attivitĆ  d’impresa e sono obbligati ad iscriversi alla gestione Inps Artigiani e Commercianti, possono usufruire di una riduzione dei contributi dovuti del 35%. Al riguardo, ĆØ opportuno seguire le indicazioni dell’Inps con Circolare n. 22 del 31 Gennaio 2017.

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