Indice
Il Regolamento n. 8/2015 e le modifiche sulle case vacanze, B&B e le altre attività ricettive
Introduzione
Il Regolamento n. 8/2015 prevede le seguenti attività ricettive:
- Guest House (c.d. affittacamere);
- Ostelli per la gioventù;
- Hostel (c.d. ostelli);
- Case ed appartamenti per vacanze;
- Case per ferie;
- Bed & Breakfast;
- Country house;
- Rifugi montani;
- Rifugi escursionistici.
Le Guest House (c.d. affittacamere)
Sono attività gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
I requisiti per poter esercitare quest’attività sono le seguenti:
- strutture composte da un massimo di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada;
- gli immobili devono essere dotati di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati e di cucina, o angolo cottura annesso al soggiorno;
- gli appartamenti non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni (Allegato 1 del Regolamento n. 8/2015).
Da un punto di vista fiscale sono attività gestite esclusivamente in forma imprenditoriale. Pertanto è obbligatoria l’apertura della P.IVA con conseguente comunicazione in Agenzia delle Entrate e CCIAA. Ai fini Iva si applica un’aliquota agevolata del 10%. Ai fini delle imposte dirette, invece, in base alla tipologia imprenditoriale scelta (impresa individuale o società), si applicano le regole fiscali Irpef/Ires ed Irap con i conseguenti limiti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Ostelli per la gioventù
Sono attività gestite esclusivamente in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non comunque superiori a 60 giorni a giovani, gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Si possono ospitare anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- soggiorni non superiori a 60 giorni;
- gli immobili devono avere una destinazione turistico ricettiva di alloggio collettivo;
- essere in possesso dei requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per le civili abitazioni (Allegato 2 del Regolamento n. 8/2015).
Attenzione: come si vedrà in seguito, la sentenza n. 6755 del T.a.r. del 13/06/2016 non ha eliminato la gestione in forma non imprenditoriale degli Ostelli della Gioventù, poiché, a differenza delle altre attività trattate, in questo caso per non imprenditoriale si intende un’attività gestita non in forma d’impresa da Enti non commerciali e non come per esempio nel B&B il cui termine “non imprenditoriale” indica una gestione meramente occasionale.
Da un punto di vista fiscale, le attività sono gestite in forma non imprenditoriale da Enti non commerciali. Ai fini Iva sono attività esenti e, pertanto, è obbligatorio il rilascio di una semplice ricevuta non fiscale (c.d. bollettario madre – figlia) con l’apposizione di una marca da bollo da € 2,00 per importi superiori ad € 77,47. Essendo gestite in forma non imprenditoriale, tali attività sono esenti da Irpef/Ires, mentre, ai fini Irap l’imposta si calcola sul costo del personale.
Come precisato poc’anzi, per attività non imprenditoriale, ai fini fiscali si intende un’attività non commerciale e, pertanto, l’Ente non commerciale può svolgere tale attività senza organizzazione e non abitualmente (art. 55 Tuir che disciplina l’attività commerciale delle imprese ai fini fiscali). Essendo una definizione diversa rispetto alla occasionalità del privato, la sentenza del T.a.r. n. 6755 del 13/06/2016 non ha annullato l’art. 5 del Regolamento n. 8/2015.
Ciò significa che agli Enti non commerciali risulta vietato l’esercizio dell’attività commerciale relativamente agli Ostelli della gioventù.
Hostel (Ostelli)
Sono attività gestite esclusivamente in forma imprenditoriale finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento.
I requisiti sono i seguenti:
- soggiorni per periodi limitati e non superiori a 60 giorni a famiglie o gruppi di turisti;
- gli immobili sono dotati di spazi comuni con servizi maggiormente attrezzati rispetto agli Ostelli per la gioventù ed hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo;
- inoltre, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per le civili abitazioni (Allegato 3 al Regolamento n. 8/2015).
Attenzione: la sentenza n. 6755 del 13/06/2016 del T.a.r. ha previsto l’eliminazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento n. 8/2016, il quale prevedeva che Roma Capitale potesse prevedere, sul proprio territorio, zone da destinare all’apertura degli Hostel.
Secondo la normativa fiscale gli Ostelli sono attività gestite esclusivamente in forma imprenditoriale. Pertanto è obbligatoria l’apertura della P.IVA con conseguente comunicazione in Agenzia delle Entrate e CCIAA. Ai fini Iva si applica un’aliquota agevolata del 10%. Ai fini delle imposte dirette, invece, in base alla tipologia imprenditoriale scelta (impresa individuale o società), si applicano le regole fiscali Irpef/Ires ed Irap con i conseguenti limiti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Case ed appartamenti per vacanze
Sono attività gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale costituite da immobili arredati da destinare all’affitto dei turisti.
I requisiti sono i seguenti:
- i proprietari dell’immobile non possono essere residenti né domiciliati nell’appartamento destinato alle vacanze;
- l’appartamento deve essere dotato di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, una cucina (o angolo cottura) e non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti. La durata del contratto d’affitto varia da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 3 mesi nel Comune di Roma; viceversa, negli altri Comuni all’interno della Regione Lazio, il contratto d’affitto non può eccedere i 3 mesi;
- si considera imprenditoriale la gestione abituale dell’attività e, comunque, una gestione il cui numero di case è pari o superiore a 3.
Attenzione: la sentenza del T.a.r. n. 6755 del 13/06/2016 ha eliminato la disposizione normativa all’art. 7, comma 2, lett. a), comma 3 e comma 4. Pertanto, tale attività non può più essere considerata non imprenditoriale, eliminando, di conseguenza, anche il requisito di non imprenditorialità per lo svolgimento di tale attività.
Da un punto di vista fiscale l’attività è gestita in forma esclusivamente imprenditoriale. Pertanto, è obbligatoria l’apertura della P.IVA con conseguente comunicazione in Agenzia delle Entrate e CCIAA. Ai fini Iva si applica un’aliquota agevolata del 10%. Ai fini delle imposte dirette, invece, in base alla tipologia imprenditoriale scelta (impresa individuale o società), si applicano le regole fiscali Irpef/Ires ed Irap con i conseguenti limiti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Case per ferie
Sono strutture gestite al di fuori dei canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici/privati ed associazioni senza scopo di lucro che da statuto perseguono finalità sociali, culturali educative, assistenziali, religiose e sportive. Possono essere destinate anche a vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.
L’unico requisito fondamentale obbliga gli immobili a possedere i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per le civile abitazioni (Allegato 5 del Regolamento n. 8/2015).
Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale, questa tipologia di attività può essere considerata:
- commerciale: se la prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 55 del Tuir è organizzata in forma d’impresa. In tal caso è obbligatoria l’apertura della P.IVA con conseguente comunicazione in Agenzia delle Entrate e CCIAA. Ai fini Iva si applica un’aliquota agevolata del 10%. Ai fini delle imposte dirette, invece, l’Ente non commerciale deve tenere una contabilità separata rispetto all’attività istituzionale e, pertanto, l’Ente non Commerciale è assoggettato alle regole Ires ed Irap previste dalla normativa vigente;
- non commerciale: se la prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 55 del Tuir non è organizzata in forma d’impresa. In tal caso, l’attività è esente ai fini Iva e, pertanto, va rilasciata una ricevuta non fiscale (c.d. bollettario madre – figlia) con l’apposizione di una marca da bollo da € 2,00 per importi superiori ad € 77,47. Essendo considerata non commerciale, il reddito è esente ai fini Ires e si applica soltanto l’Irap sul costo del lavoro.
Attenzione: l’Ente non commerciale che, oltre all’attività istituzione vuole svolgere un’attività commerciale, per non perdere la qualifica di Ente non commerciale non deve svolgere l’attività commerciale prevalentemente rispetto a quella istituzionale.
Bed & Breakfast
Secondo la normativa attuale i B&B . Tuttavia, la sentenza del T.a.r. n. 6755 del 13/06/2016 ha eliminato la definizione del B&B e, pertanto, si è in attesa di una disposizione della Regione Lazio che possa colmare la lacuna normativa che si è creata.
Il Regolamento Regionale n. 14 del 16/06/2017 ha recato un aggiornamento modificando i Regolamento n. 8/2015 precisando per i B&B che si tratta di strutture ricettive che erogano ospitalità e prima colazione eliminando i periodi di inattività di durata obbligatoria.
I requisiti per rientrare in questa fattispecie sono i seguenti:
- i proprietari dell’immobile devono essere residenti e domiciliati nella struttura e devono riservarsi almeno una camera da letto all’interno della stessa;
- gli immobili devono possedere i requisiti minimi strutturali e funzionali per le civile abitazioni (Allegato 6 del Regolamento n. 8/2015);
- con la sentenza del T.a.r. n. 6755 del 13/06/2016 che ha eliminato la disposizione normativa all’art. 9, comma 1 e comma 3, lett. a), si ha una gestione esclusivamente imprenditoriale. Per attività imprenditoriale si intende una struttura con un numero non superiore a 4 camere per un totale di massimo 8 posti letto ed il servizio di alloggio comprende anche l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente.
Da un punto di vista fiscale è attività gestita in forma esclusivamente imprenditoriale. Pertanto, è obbligatoria l’apertura della P.IVA con conseguente comunicazione in Agenzia delle Entrate e CCIAA. Ai fini Iva si applica un’aliquota agevolata del 10%. Ai fini delle imposte dirette, invece, in base alla tipologia imprenditoriale scelta (impresa individuale o società), si applicano le regole fiscali Irpef/Ires ed Irap con i conseguenti limiti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Adempimenti amministrativi
Per gli Enti commerciali e non commerciali che volessero aprire un’attività ricettiva, il Regolamento n. 8/2015 ha introdotto alcuni adempimenti amministrativi:
- comunicazione telematica (S.c.i.a.) allo Sportello Unico delle attività produttive (S.u.a.p.);
- in base alla tipologia di attività ricettiva, lo Sportello Unico delle attività produttive (S.u.a.p.) può richiedere l’intervento delle altre Amministrazioni (A.s.l., ecc.) che devono rilasciare le apposite autorizzazioni;
- deve essere il pagamento dei diritti d’istruttoria prima della presentazione della S.c.i.a. Il valore dei diritti è rinvenibile nelle Tariffe relative ai servizi di turismo;
- predisporre una comunicazione annuale alla Regione relativamente ai prezzi praticati dall’attività ricettiva. In assenza di tale comunicazione, l’anno successivo si intendono applicati i prezzi dell’anno precedente. Questa comunicazione dipende dal Regolamento Regionale poiché, ad esempio, la Legge della Regione Lazio del 27/11/2016 ha eliminato questo adempimento.
Attenzione: le domande di B&B e case vacanze non imprenditoriali, a partire dal 14/06/2016 sono considerate inefficaci.
Gli allegati alla presentazione della S.c.i.a. sono i seguenti:
- planimetria dell’unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo;
- statuto/atto costitutivo della società;
- relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo attestante la conformità della struttura in base alla normativa vigente (vedi allegato in base all’attività esercitata);
- dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, ecc.;
- le ricevute delle imposte dovute;
- limitatamente ai B&B l’attestazione della comunicazione all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere;
- limitatamente alle case per ferie la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi la tipologia di utenti che usufruisce dell’ospitalità;
- limitatamente agli ostelli per la gioventù, il regolamento interno da esporre all’ingresso dell’immobile.
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