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La “nuova” Imu dal 2020

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Indice

La “nuova” Imu dal 2020

Premessa

Di nuovo c’è ben poco, però la Legge Finanziaria 2020, nel riorganizzare la tassazione sugli immobili, ha eliminato la Tasi e ridefinito alcuni profili dell’Imu.

L’imposta si applica a tutti i Comuni italiani, ad esclusione della Regione del Friuli Venezia Giulia e delle province di Trento e Bolzano per i quali si continua ad applicare l’Imis e l’Imi.

Tra la nuova e vecchia normativa in tema di Imu, quindi, pochi sono stati i cambiamenti rilevanti.

Soggetti passivi

Come per la vecchia Imu, nella nuova Imu, sono soggetti passivi i:

  • proprietari dell’immobile;
  • titolari di diritti reali di godimento (es. usufrutto, uso, superficie, ecc.).

A differenza della vecchia Imu, con le nuove disposizioni, invece, sono soggetti passivi anche i genitori assegnatari della ex casa familiare, a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio anche se non proprietari dell’immobile.

Presupposto impositivo

L’obbligo di pagamento dell’Imu spetta ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento che detengono:

  • fabbricati
  • aree fabbricabili;
  • terreni.

Così come per l’Imu applicata fino al 2019, anche nel 2020 il calcolo della “nuova Imu” dipende dal tipo di bene immobile interessato.

Abitazione principale

Riprendendo la definizione di abitazione principale individuata dalla precedente normativa, anche in sede di applicazione della “nuova Imu” sono escluse le abitazioni principali eccetto gli immobili censiti nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per qualificare un immobile come abitazione principale, è necessario al tempo stesso che il proprietario ed il suo nucleo familiare:

  • vi dimorino abitualmente;
  • vi abbiano la propria residenza anagrafica.

Nell’ipotesi in cui il nucleo familiare abbia stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esclusione Imu si applica su uno dei due immobili e non su entrambi.

Base imponibile

Nel calcolo dell’Imu non c’è alcuna differenza tra la nuova e la vecchia normativa.

Pertanto la base imponibile è così calcolata:

  • per gli immobili iscritti al catasto, la rendita catastale vigente al 1° Gennaio dell’anno, è rivalutata del 5% e si moltiplica per:
    • 160, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo A (ad eccetto del gruppo A/10), nonché C/2, C/6 e C/7;
    • 140, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo B, C/4 e C/5;
    • 80, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo D/5;
    • 60, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo D (escluso il gruppo catastale D/10);
    • 80, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo A/10;
    • 55, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale C/1;
  • per gli immobili destinati ad essere utilizzati dalle imprese e classificabili nel gruppo D e sforniti di rendita catastale, si applica il costo di acquisto, aggiornato da appositi coefficienti di attualizzazione.
  • per le aree fabbricabili si applica il “valore venale in comune commercio” al 1° Gennaio dell’anno.
  • per i terreni al reddito dominicale si applica una rivalutazione del 25% e, sul risultato ottenuto si applica il coefficiente moltiplicatore 135.

Riduzioni della base imponibile

Non cambiano nemmeno le eventuali riduzioni della base imponibile del 50% per:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  • per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), soltanto a determinate condizioni.

Termini di versamento ed aliquote

Rimangono invariati i termini di versamenti dell’Imu, ma non le modalità di calcolo delle rate.

Più precisamente, è dovuta:

  • la prima rata scadente il 16 Giugno, pari all’imposta dovuta nel primo semestre, con l’applicazione delle apposite aliquote e detrazioni dell’anno precedente;
  • la seconda rata scadente il 16 Dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno ed a conguaglio nel rispetto delle aliquote in vigore. Per individuare l’ammontare dovuto, quindi, dall’imposta complessivamente dovuta è necessario togliere l’acconto versato.

Il Contribuente può decidere di versare comunque tutto in una unica soluzione entro il 16 Giugno dell’anno.

Tuttavia, solo per quest’anno, la prima rata in scadenza il 16 Giugno 2020, è pari alla metà della somma tra Imu e Tasi dovuta complessivamente nel 2019.

L’Imu ed il Coronavirus (Covid-19)

Il Governo in questi mesi di lavoro è intervenuto su diversi aspetti fiscali e contributivi per garantire alle imprese liquidità durante la pandemia (si veda Decreto rilancio: sintesi dei principali aggiornamenti con la Fase 2 o Finanziamento fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato).

Tuttavia, poco si è detto sul rinvio delle imposte, come ad esempio sul rinvio dell’Imu. Infatti, il Decreto Legge n. 34/2020 ha previsto l’esclusione dall’applicazione della prima rata dell’Imu 2020 soltanto per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Soltanto nei casi sopra elencati non deve essere versato nulla a titolo di Imu entro il 16 Giugno 2020.

Tuttavia ad oggi, gli altri Contribuenti (imprese, professionisti e privati), sono obbligati al pagamento dell’Imu, seppur in presenza di una pandemia che ha creato non pochi problemi economici e lavorativi con ritardi nella Cassa Integrazione in deroga, nel Bonus 600 euro o, infine, nell’erogazione dei prestiti da parte delle banche

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