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La Tasi e le regole per il pagamento

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Indice

La Tasi e le regole per il pagamento

Premessa

La Tasi è stata introdotta con è stata istituita con la Legge n. 27/2013 (Legge di Stabilità 2014) e riguarda i c.d. servizi divisibili.

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, così definiti ai sensi dell’imposta municipale propria.

Soggetti passivi

Ai sensi dell’art. 1, comma 671 della Legge n. 27/2013, la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’art. 1, comma 669 della Legge n. 27/2013.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario per tutta la durata contrattuale prevista.

Ambito di applicazione: comodato e locazione

Per gli immobili concessi in locazione/comodato d’uso gratuito si configurano due distinte obbligazioni:

  • l’inquilino/comodatario «è tenuto al versamento nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. Se il Comune non ha fissato detta percentuale, la TASI a carico dell’inquilino/comodatario è pari al 10%, mentre il 90% rimane a carico del proprietario dell’immobile». La percentuale a carico dell’inquilino/comodatario deve essere calcolata sull’imposta dovuta dal proprietario per cui, se per quest’ultimo l’imposta è calcolata su una “seconda casa”, anche l’inquilino/comodatario calcola l’imposta a suo carico sulla “seconda casa” del proprietario.
  • il proprietario deve corrispondere la restante parte del tributo.

Le due obbligazioni sono autonome e distinte, pertanto il Comune non può chiedere che, in caso di inadempimento, l’altra parte assolva tutto il tributo, anche per l’inadempiente.

In caso di più comproprietari/detentori l’imposta è suddivisa in base alla percentuale di proprietà. Invece, nell’ipotesi di più detentori, si può decidere la ripartizione dell’imposta dovuta.

Negli immobili concessi in locazione da meno di 6 mesi, l’imposta spetta esclusivamente al proprietario dell’immobile.

Anche ai fini TASI gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta non sono più assimilati ad abitazione principale.

Vige la regola della riduzione del 50% della base imponibile, soltanto se:

  • l’immobile costituisca abitazione principale per il comodatario;
  • il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, ad eccezione dell’abitazione principale;
  • il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di comodato. In altre parole, il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve avere un solo immobile in Italia adibito ad abitazione principale e deve abitarci;
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • sia presentata la dichiarazione TASI con il possesso dei detti requisiti.

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, così come per l’IMU, vige la riduzione del 25%. Pertanto, rimane soggetta alla TASI il restante 75%.

Esclusione dal pagamento della Tasi

Dalla Tasi sono escluse le aree coperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali.

Rimangono escluse, così come ai fini IMU:

  • i terreni agricoli nonché le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti/I.A.P.;
  • gli immobili utilizzati dagli Enti Non Commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. L’esenzione va applicata soltanto alla porzione di unità destinata all’attività non commerciale ed è subordinata alla predisposizione ed invio dell’apposita dichiarazione;
  • i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali, nonché quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

Il Comune può deliberare nel proprio regolamento altre riduzioni/esenzioni, quali ad esempio abitazioni:

  • con un unico occupante;
  • tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  • occupate da soggetti che dimorano all’estero per più di 6 mesi l’anno.

La base imponibile

La base imponibile della Tasi è la stessa di quella prevista ai fini Imu:

  • per categorie catastali da A/1 a A/11, C/6 e C/7 il moltiplicatore è 160;
  • per categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
  • per categorie catastali A/10 e D/5 il moltiplicatore è 80;
  • per la categoria C/1 il moltiplicatore è 55;
  • per la categoria catastale D (esclusa D/5) il moltiplicatore è 65.

L’aliquota base è l’1 per mille, ma il Comune può decidere di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o aumentarla in modo tale che la somma tra l’IMU e la TASI non sia superiore all’aliquota IMU statale al 31.12.2013 pari al 10,60 per mille. In ogni caso l’aliquota TASI non può essere superiore al 2,50 per mille.

I versamenti e la dichiarazione 

La dichiarazione TASI deve essere presentata sempre entro il 30 Giugno del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il presupposto impositivo e vale anche per gli anni successivi.

versamenti sono in acconto ed in saldo. L’acconto, versato entro il 16 Giugno, è pari al 50% della TASI versata nel periodo d’imposta precedente. Il saldo, invece, versato entro il 16 Dicembre ed è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta nel periodo d’imposta di competenza. Se le delibere comunali sono pubblicate sul sito del MEF entro il 28 Ottobre del periodo d’imposta di competenza, l’imposta complessiva su cui considerare il saldo si calcola sulla base delle aliquote stabilite sul regolamento comunale. Altrimenti, si applicano le aliquote e detrazioni del periodo d’imposta precedente.

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