Indice
Legge di Bilancio 2021: novità in tema di lavoro
Premessa
Appena qualche giorno fa, ossia il 30 Dicembre 2020, è stata approvata dal Parlamento la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), che contiene tante novità in tema di lavoro, fisco e finanziamenti.
Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, composto da 1150 commi.
Tanti sono gli argomenti trattati, a partire dall’esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa, alla nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite iva. Si passa poi dalla riduzione dell’Iva per il cibo d’asporto all’esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di attività. Ancora, ci sono aggiornamenti in tema di incentivi auto, proroga del bonus bebé per tutti i nati nel 2021 e tante altre novità.
Novità in tema di lavoro
In questo articolo tratteremo le novità in tema di lavoro. Le novità in tema fisco e finanziamenti, saranno oggetto di un nuovo articolo che uscirà nei prossimi giorni.
Riduzione cuneo fiscale
In primo luogo, il presente testo prevede la stabilizzazione della detrazione da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente già prevista dal Decreto Legge n. 3/2020. Si tratta di un riconoscimento della detrazione pari a 600 euro per i redditi di importo pari a 28.000 euro e decresce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito almeno pari a 40.000 euro.
Sgravi contributivi per assunzione di giovani under 35
Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 modifica la disciplina dell’esonero contributivo, già previsto dalla Legge di Bilancio 2018, relativamente all’assunzione di giovani under 35. In particolare, si prevede l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di soggetti fino a 35 anni e che tale esonero sia pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro.
Per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un massimo di 48 mesi.
Tuttavia, l’esonero spetta a condizione che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei 6 mesi antecedenti all’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Al fine di sostenere il rientro al lavoro di madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura della propria famiglia, è stato incrementato il Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostenimento ed alla valorizzazione delle misure organizzative all’interno delle imprese, per favorire il rientro delle madri lavoratrici.
Spetta ad un Decreto Interministeriale l’obiettivo di individuare le modalità di attribuzione delle suddette risorse.
Congedo paternità
E’ stato esteso anche in caso di morte perinatale il congedo di paternità facoltativo.
Inoltre, sempre per il 2021 è stato estesa la durata obbligatoria del congedo, da 7 a 10 giorni.
Decontribuzione al sud
Con l’obiettivo di favorire l’incremento del lavoro anche al Sud, il testo approvato nei giorni scorsi, ha previsto, per il periodo 2021-2029 un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La riduzione è pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 Dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Rinnovo contratti a tempo determinato
Si proroga, fino al 31 Marzo 2021 il termine fino al quale i contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni indicate dal Decreto Legislativo n. 81/2015, ossia per:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze di incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Proroga CIG Covid
La nuova Legge di Bilancio 2021 prevede la concessione di altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta dal Coronavirus (c.d. Covid-19). In funzione del trattamento riservato, le 12 settimane devono essere, però, ricomprese tra:
- il 1° Gennaio ed il 31 Marzo 2021, per la cassa integrazione ordinaria;
- il 1° Gennaio ed il 30 Giugno 2021, per la cassa integrazione in deroga, nonché il trattamento di integrazione salariale.
Ciò nonostante, il Legislatore ha riconosciuto in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziale a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 Marzo 2021.
Blocco di licenziamenti fino al 31 Marzo
Si estende fino al 31 Marzo 2021 il blocco di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici. Tuttavia, tale divieto non si applica nei seguenti casi motivati da:
- cessazione definitiva dell’attività d’impresa, a seguito della sua messa in liquidazione senza relativa momentanea continuazione, anche parziale dell’attività;
- fallimento della società, sempre che non sia previsto il provvisorio proseguimento dell’attività. Nell’ipotesi in cui sia disposto il provvisorio proseguimento solo di una parte dell’attività, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- accordo collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo. A questi lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (c.d. Naspi).
ISCO
Si introduce anche una indennità straordinaria di continuità aziendale e operativa (c.d. ISCO), in favore dei Contribuenti iscritti alla gestione separata INPS i quali esercitano un’attività abituale di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto e non beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate ed è erogata dall’INPS in 6 mensilità di importo variabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 800 euro al mese.
Per poter ottenere l’indennità, deve essere presentata apposita domanda esclusivamente in via telematica direttamente all’INPS, entro e non oltre il 31 Ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. La prestazione può essere richiesta soltanto una volta nel triennio.
I requisiti per poter accedere all’indennità sono i seguenti:
- essere titolari di partita iva da almeno 4 anni, alla data della richiesta ed il reddito registrato l’anno precedente deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
- avere prodotto un reddito, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato, l’anno precedente la richiesta, un reddito non superiore a 8.145 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Novità in materia pensionistica
E’ stata prorogata anche, per tutto il 2021, l’opzione donna e la sperimentazione dell’Ape sociale.
Inoltre, si estende fino alla fine del 2023 la possibilità, per lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato, qualora raggiungano i requisiti minimi di pensionamento nei 7 anni successivi la cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, si prevede che, nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico, siano computate nel calcolo dell’anzianità, utile ai fini del trattamento pensionistico, anche le settimane non interessate dall’attività lavorativa.