Indice
Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva: commento alle singole righe che lo compongono
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, dallo scorso hanno ha imposto un’ulteriore obbligo a carico del contribuente, ossia presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Ciò significa che, sia i contribuenti mensili che i contribuenti trimestrali entro la scadenza devono inviare i dati contabili che hanno generato le liquidazioni periodiche. In conclusione, quindi, l’ammontare di quanto indicato nelle liquidazioni periodiche Iva devono coincidere con i versamenti effettuati nei mesi di competenza.
Termine di presentazione delle Liquidazioni Periodiche
La Comunicazione delle liquidazioni periodiche deve essere inviata soltanto telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Può essere trasmessa sia dallo stesso contribuente che dall’intermediario.
Soltanto la Comunicazione della Liquidazione Periodica Iva relativamente al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 Settembre e quella relativa all’ultimo trimestre dovrà essere versata entro l’ultimo giorno del mese di Febbraio.
Se il termine ultimo cade di sabato o festivo, questo è posticipato al primo giorno utile non festivo.
Casi di esonero
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dall’invio della Comunicazione i contribuenti già esonerati dalla predisposizione ed invio della Dichiarazione Annuale Iva o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, in corso d’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Modalità di presentazione
Per trasmettere la Comunicazione delle Liquidazioni Iva è obbligatorio creare un file X.M.L. secondo le specifiche tecniche e deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione;
- le operazioni nel trimestre di riferimento;
- i dati del dichiarante.
Per creare il file telematico è possibile optare per due modalità:
- utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: in questo caso, però, è necessario compilare la dichiarazione completamente a mano;
- utilizzare i software di “libero mercato” che, se comprendono anche la contabilità, può risultare utile acquisire i dati e, solo in un secondo momento, controllare che l’acquisizione sia corretta.
Inoltre, prima dell’invio, è obbligatorio firmare il file digitalmente. Soltanto quando il file è pronto e firmato digitalmente è possibile inviarlo telematicamente ed è possibile utilizzare tre modalità:
- utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali iva disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “fatture e corrispettivi”;
- utilizzare uno dei canali di interazione con il S.D.I. (Sistema di Interscambio) e già accreditati per la fatturazione elettronica;
- accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.
Compilazione Quadri della Comunicazione Periodica Iva
I dati che dovranno essere inseriti non sono molti, così come previsto dalle istruzioni alla compilazione. Tuttavia, si richiede una particolare attenzione poiché a seguito dell’inserimento e dell’invio della Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procederà ad un immediato controllo per verificare che quanto risulta dalla Comunicazione sia anche stata versata nelle rispettive scadenze.
Frontespizio
Il frontespizio si compone dei seguenti elementi:
- anno di imposta delle liquidazioni oggetto di invio;
- la partita iva del contribuente. Nel caso la Comunicazione fosse inviata dalla società Controllante, è obbligatorio l’inserimento della partita iva della società Controllante;
- i dati del dichiarante, se diverso dal contribuente;
- l’impegno alla presentazione telematica.
Si allega in un esempio per una maggiore comprensione:
Quadro VP
Per ciascuna liquidazione periodica dovrà essere compilato un modulo distinto. Pertanto, per i contribuenti che effettuano:
- esclusivamente liquidazioni iva mensili, deve essere compilato un modulo per ciascun mese;
- esclusivamente liquidazioni trimestrali, deve essere compilato un unico modulo in ciascun trimestre;
- sia liquidazioni trimestrali che mensili (in caso di contabilità separate), deve essere compilato un modulo per ciascun mese ed un modulo unico per ciascun trimestre.
I principali campi sono spiegati nel dettaglio.
Nel campo VP1, colonna 1 e 2 deve essere inserito il periodo di riferimento cui si riferisce la liquidazione periodica Iva.
Nel campo VP2, invece, bisogna indicare il totale delle operazioni attive al netto dell’Iva. In questo campo devono essere inserite tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva (operazioni imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle ad esigibilità differita e quelle per le quali l’Iva è dovuta direttamente dal cessionario. Sono escluse le operazioni esenti di chi si è avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. E’ scontato che nel campo VP2 rientrano anche le operazioni attive emesse nei confronti di operatori intracomunitari per le quali si ha la carenza del requisito di territorialità di cui dall’art. 7 al 7-septies e per le quali non è addebitata l’Iva in via di rivalsa.
Nel campo VP3, al pari del precedente, è obbligatorio l’inserimento del totale delle operazioni passive al netto dell’Iva. Come per le operazioni attive, è obbligatorio inserire l’ammontare delle operazioni interne, intracomunitarie e delle importazioni, nonché delle bollette doganali registrate nel registro acquisti.
Per alcune categorie di operazioni passive, tra le quali si citano gli acquisti intracomunitari, il contribuente, oltre ad indicare la fattura tra le operazioni passive, dovrà indicare l’Iva a credito nel rigo VP5 e l’Iva a debito dell’integrazione sull’acquisto nel rigo VP4.
Ancora, nel rigo VP4 (Iva esigibile), invece, deve essere indicata l’ammontare dell’Iva a debito relativamente alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. Se il contribuente applica il regime Iva per cassa, l’importo sarà comprensivo dell’Iva divenuta esigibile a seguito dell’incasso delle fatture.
Nel rigo VP5 (Iva detratta), è obbligatorio indicare l’ammontare dell’ifa divenuta esigibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Anche in questo caso, per i contribuente che hanno adottato il regime Iva per cassa devono inserire nell’apposito quadro l’imposta di acquisti relativamente alle fatture pagate nel periodo di riferimento.
Nel rigo VP6 è indicato l’ammontare dell’Iva a credito o debito risultante dalla liquidazione periodica Iva ed è pari alla somma algebrica tra l’Iva esigibile (rigo VP4) e l’Iva detratta (rigo VP5). Se l’Iva esigibile è superiore all’Iva detratta, risulterà un importo a debito, altrimenti si avrà un importo a credito. Nel caso in cui il debito sia inferiore ad € 25,82 non sarà dovuta alcuna imposta nella liquidazione del periodo e sarà indicato nel rigo VP7 (Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro). Infatti, in questo quadro sarà indicato il debito da liquidazione precedente non dovuta in quanto inferiore ad € 25,82.
Nel rigo VP8 è obbligatorio inserire il credito derivante dal periodo precedente.
Invece, nel rigo VP9 (Credito anno precedente) è obbligatorio indicare il credito scaturito dalla Dichiarazione Annuale Iva ed utilizzato in compensazione interna per ridurre, totalmente o parzialmente l’Iva dovuta dal contribuente, al netto delle compensazioni già utilizzate. Il contribuente che da Dichiarazione Annuale Iva ha un credito che decide di utilizzare sia in F24 che in compensazione interna, ha a disposizione due alternative
- inserire nel rigo VP9 esclusivamente l’importo che intende utilizzare in compensazione interna. La differenza tra il credito Iva disponibile e quello utilizzato è quanto può disporre liberamente in F24;
- inserire nel rigo VP9 tutto l credito Iva derivante dalla Dichiarazione Annuale Iva. Tuttavia, in questo caso, se il contribuente dovesse decidere di “estromettere” una parte (o totalmente) del credito Iva non utilizzato ma inserito nel presente rigo, sarà obbligato nella prima Comunicazione trasmessa di comunicare nel modulo l’importo utilizzato in F24 preceduto dal segno meno.
Entrambe le soluzioni, se applicate correttamente portano allo stesso risultato. Tuttavia, risulta più agevole la prima soluzione, in quanto si indica esclusivamente l’importo del credito Iva utilizzato in compensazione interna.
Nel rigo VP10 e VP11 vanno rispettivamente indicato gli importi dei versamenti dell’imposta relativa alla cessione di auto precedentemente acquistate all’interno della Comunità Europea ed i crediti d’imposta utilizzati a scomputo dell’Iva originariamente dovuta, ad eccetto di quelli la cui compensazione avviene direttamente in F24.
Ancora, nel rigo VP12 saranno inseriti gli interessi dei contribuenti che avranno adottato un regime Iva trimestrale. Gli interessi sono dell’1% sull’importo da versare.
Nel rigo VP13 vi è l’indicazione dell’acconto che è versato, se dovuto, entro il 27 Dicembre di ogni anno. Per maggiori informazioni sul metodo di calcolo dell’acconto Iva si rimanda all’articolo dedicato (Acconto Iva).
Infine, nel rigo VP14 vi è l’indicazione dell’Iva effettivamente dovuta, anche se non versata (colonna 1), o a credito (colonna 2) nella liquidazione del periodo di riferimento.
Si allega una bozza di periodica Iva relativa al quadro VP.
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