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Lo scarto del Mod. F24 sanziona il Contribuente

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Indice

Lo scarto del Mod. F24 sanziona il Contribuente

Premessa

Il Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, entrato in vigore dal 27 Ottobre 2019 (collegato alla Legge Finanziaria 2020) ha previsto importanti novità, tra cui norme strumentali a contrasto dell’evasione fiscale.

Sanzione di 1.000 euro per scarto del Modello F24

Tra le diverse misure desta particolare interesse la volontà di contrastare il fenomeno dell’indebita compensazione applicando una specifica sanzione di euro 1.000 per ciascun modello F24 scartato preventivamente dal sistema.

Già con l’art. 37, comma 49-ter del Decreto Legge n. 223/2006, il Legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. A conclusione del controllo, se il credito risulta utilizzato correttamente, si sblocca l’F24 ed il pagamento si dà per eseguito alla data di addebito.

Oltre al già citato art. 37, comma 49-ter, con il Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, il Legislatore ha proposto l’aggiunta del comma 49-quater nel quale si prevede che se il modello F24 viene scartato, né viene data pronta comunicazione all’intermediario. Nel contempo, a seguito dello scarto, sarà irrogata una sanzione pari ad euro 1.000 per ciascun F24 scartato esclusivamente al Contribuente e non anche all’intermediario che ha proceduto all’addebito dell’F24 successivamente scartato.

Peraltro, per espressa previsione normativa, non sarà possibile applicare il cumulo giuridico, dunque, nell’ipotesi di scarto di tre deleghe, la sanzione sarà di euro 3.000.

A parere di chi scrive, sembra, quindi, che il Legislatore abbia proposto una procedura molto meno conveniente rispetto al classico avviso bonario, ove se gli importi sono pagati entro la scadenza il Contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni.

Inoltre, bisogna anche considerare l’ipotesi di omesso/tardivo versamento dei tributi, perché se al Contribuente venisse scartata la delega, dovrà anche recuperare le imposte dovute, calcolando anche le rispettive sanzioni ed interessi con la formula del ravvedimento operoso prima che l’omesso versamento sia contestato dall’Amministrazione Finanziaria. 

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalle deleghe presentate da Marzo 2020

Conclusioni

Seppure l’intento del Legislatore fiscale è di individuare strumenti per contrastare l’evasione fiscale, questa misura, può essere uno strumento ammissibile soltanto in alcuni casi.

Più precisamente, se il Contribuente tenta di violare una specifica disposizione di legge (ad esempio compensando con un credito IRPEF inesistente), la sanzione è giustificata.

Tuttavia, una riflessione deve essere fatta nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate decida di bloccare e scartare gli F24 a dei Contribuenti che presentano dei profili di rischio. Questo perché per individuare cosa si intende per “profilo di rischio” è stato emanato soltanto un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 Agosto 2018 n. 195385, i cui profili di rischio legittimati al controllo e blocco preventivo della compensazione sono scritti in modo poco chiaro e preciso.

Per questa ragione, se la compensazione viene bloccata in presenza di un generico rischio, in uno Stato di diritto risulta alquanto ingiustificabile e poco serio scartare un F24 ed irrogare una sanzione di euro 1.000 per ogni F24 scartato.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo ha tutto il diritto di controllare e bloccare la compensazione come mezzo di contrasto all’evasione fiscale, ma mai si può pensare di irrogare una sanzione ad un Contribuente che, seppur presenta un generico rischio, ha tutto il diritto di poter utilizzare in F24 dei crediti che risultano esistenti ed utilizzabili in compensazione.

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