Indice
Niente sanzione per la mancata comunicazione della proroga o risoluzione di un contratto di locazione in cedolare secca
Premessa
Il Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), con l’art. 3-bis ha soppresso l’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011, che prevedeva l’applicazione di un sanzione di euro 50 e 100 per la mancata comunicazione di proroga o risoluzione di un contratto di locazione in cedolare secca.
Proroga e risoluzione
Prima del Decreto Legge n. 34/2019
Il Contribuente che intende prorogare il contratto di locazione o procedere alla risoluzione anticipata ha l’obbligo di effettuare una comunicazione in Agenzia delle Entrate competente, ossia dove è stato registrato originariamente il contratto di locazione, attraverso il Modello RLI entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
A differenza dei contratti in cui non è applicata l’opzione della cedolare secca, nell’ipotesi di proroga o risoluzione anticipata di un contratto in cedolare secca, al Contribuente non è applicata l’imposta di registro né l’imposta di bollo.
Il ritardato o mancato adempimento di questi obblighi era stato soggetto a sanzione dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011 in cui si precisava che “in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni“.
La suddetta previsione normativa era applicabile esplicitamente solo nell’ipotesi di mancata o ritardata presentazione della proroga o risoluzione e non anche alla mancata o tardiva registrazione iniziale del contratto di locazione in cedolare secca. In quest’ultimo caso, infatti, la base per l’applicazione delle sanzioni, seppur con la formula del ravvedimento operoso è pari all’imposta di registro, calcolata per il numero di anni in cui è presente il contratto di locazione.
Dopo del Decreto Legge n. 34/2019
Ad oggi, con la conversione del Decreto Legge n. 34/2019 è stato eliminato l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
Quindi, la mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, fermo restando che:
- l’opzione della tassazione agevolata resta valida per tutta la durata della proroga, purché il Contribuente tenga un comportamento coerente;
- non trovano più applicazioni le sanzioni di euro 50 ed euro 100 in caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga o risoluzione.
Da quanto si legge dal Dossier illustrativo n. 123/5, probabilmente l’obiettivo originario era l’abolizione dell’obbligo di comunicazione della proroga.
E’ utile ricordare che seppure sono state eliminate le sanzioni relative all’obbligo di comunicazione della risoluzione tardiva, quest’ultima risulta molto utile, soprattutto per comunicare all’Agenzia delle Entrate la data della fine del contratto di locazione, evitando così eventuali avvisi di accertamento e contenziosi tributari.
Si ritiene, infine, che in applicazione del principio del favor rei la nuova disposizione è applicabile retroattivamente.
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