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Novità della fattura elettronica nelle operazioni con l’estero

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Indice

Le novità della fattura elettronica nelle operazioni con l’estero

Premessa

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità in tema di fatturazione elettronica nelle operazioni con l’estero. Con queste nuove disposizioni il Legislatore ha previsto che i relativi dati siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio, attualmente adottato ad oggi solo per le fatture elettroniche a livello nazionale.

Tuttavia, la decorrenza, originariamente fissata al 1° Gennaio 2022, per effetto degli emendamenti, nell’iter di conversione in legge, è stato previsto uno slittamento a partire dal 1° Luglio 2022.

Prima e dopo la Legge di Bilancio 2022

Attualmente gli operatori economici che intraprendono operazioni con l’estero, possono, alternativamente emettere la fattura:

  • in formato cartaceo: in questo modo vige l’obbligo di inviare alle rispettive scadenze trimestrali la Comunicazione delle Operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro);
  • in formato elettronico (XML): si evita la predisposizione ed invio dell’esterometro.

Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2022 l’intento è di semplificare gli adempimenti a carico dei Contribuenti eliminando l’invio dell’esterometro, ma obbligando l’invio, per ogni operazione con l’estero, di una fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Per le fatture attive relative alle operazioni con l’estero si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01 valorizzando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale “XXXXXXX”.

Per le fatture passive ricevute in formato cartaceo dai propri fornitori, invece, il Contribuente dovrà generare un documento elettronico (autofattura/integrazione) in formato elettronico nel tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Nello specifico:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto estero, a seconda che il fornitore sia in paese UE o extraue;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 del DPR 633/1972.

Termine di emissione dei documenti elettronici

Il Legislatore ha previsto anche differenti termini di trasmissione dei dati delle operazioni:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà avvenire entro 12 giorni dalla cessione o prestazione, ovvero entro altro termine stabilito dalla normativa (si citano ad esempio le fatture differite);
  • per le operazioni passive, invece, la trasmissione sarà effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

In ogni caso, si precisa che ad oggi per la conferma ufficiale della decorrenza dei nuovi adempimenti, è necessario attendere l’approvazione definitiva.