Indice
Nuove Faq in materia di fatturazione elettronica
Premessa
Recentemente l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet ha pubblicato 86 nuove F.a.q. in materia di fatturazione elettronica.
Di seguito si riportano gli ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già forniti nei mesi precedenti.
Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate
Domanda
Quali sono le modalità di compilazione da parte del cessionario, dell’autofattura relativa all’acquisto dei beni contenuti nella Tabella A, parte I, effettuato nei confronti di agricoltori esonerati ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72?
Risposta
Il cessionario/committente che acquista beni/servizi ad operatori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 deve emettere autofattura per conto del cedente/prestatore. Nella sezione “Dati del cedente/prestatore” devono essere riportati i dati dell’agricoltore esonerato.
Se i beni ceduti sono tra quelli contenuti nella Tabella A, parte I, del D.P.R. n. 633/72, le aliquote IVA da utilizzare sono le percentuali di compensazione.
Domanda
Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano (…) dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA?
Risposta
L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (UE/extraUE) sias oggetto passivo che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non è necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica deve riportare:
- nel campo “Codice destinatario” i 7 caratteri “XXXXXXX”;
- nella sezione “IdFiscaleIVA” del blocco “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo “IdPaese” il codice Stato estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard I.S.O. 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
- se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo “CodiceFiscale”con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente va indicata la nazione di appartenenza (non è necessario compilare la Provincia) e il campo C.A.P. va compilato con il valore generico “00000”. È possibile utilizzare l’indirizzo per indicare il C.A.P. straniero.
Domanda
Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con Stati al di fuori della zona Euro, è comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad esempio U.S.D.), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando, come normativamente richiesto, l’imponibile e l’IVA anche in Euro. Si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe i valori espressi in valuta estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali.
Risposta
Dopo aver confermato quanto già espresso nelle citate risposte fornite al C.N.D.C.E.C., ora è chiarito che è anche possibile valorizzare il campo “Divisa” con una valuta diversa dall’Euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’art. 21, del D.P.R. n. 633/72:
- l’operatore dovrà specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l’importo totale della fattura (che SdI non controlla) è in valuta estera;
- gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo>
e, in particolare, dei campi <ImponibileImporto> e <Imposta> sono considerati dall’Agenzia delle Entrate in Euro.
Domanda
Al momento della predisposizione dell’XML della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/ prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/97 (“TipoDocumento” “TD20”)?
Risposta
Come precisato dalla Circolare 17 Giugno 2019 n. 14/E, in caso di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/97 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via S.D.I. il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC”(cessionario/committente).
Domanda
Siamo una società che opera nel campo sanitario e emettiamo fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie. Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica via S.D.I. e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata.
Risposta
L’art. 21, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 633/72, stabilisce l’obbligo di riportare nella fattura i dati di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione” e non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato, l’identificazione espressa ed analitica del paziente (codice fiscale, nome, cognome, ecc.). La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via S.D.I. e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.
Fermo quanto sopra, si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via S.D.I., senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Nella recente Risposta 24 Luglio 2019 n. 307, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso analogo ribadendo quanto sopra.
La stessa Agenzia evidenzia che «al fine di garantire eventuali esigenze gestionali (…) le parti possono comunque adottare modalità che consentono di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata)».
Domanda
Il comma 8 dell’art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che «le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione «emettono» una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le «annota» ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta». Il Tour operator liquida l’IVA a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti dell’agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria? L’invio della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?
Risposta
È confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice/Tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria.
Viene inoltre precisato che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del D.P.R. n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che: nel campo “Dati relativi al cedente/prestatore”(fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi quelli dell’agenzia viaggi intermediaria; nel campo “Dati relativi al cessionario/committente” (cliente) vanno inseriti i dati del Tour operator; nel campo “Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore” va indicato “CC” in quanto emessa dal cessionario / committente.
Domanda
I controlli incrociati previsti dal D.M. 4 Agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del Provvedimento 21 Dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dall’1 Luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’art. 1, commi 1 e 2, D.M. 4 Agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il S.D.I.? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla conservazione dell’Agenzia delle Entrate rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?
Risposta
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica. L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal Provvedimento 30 Aprile 2018) le fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia.
Domanda
Per le fatture ricevute qual’è la data a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile?
Risposta
L’ IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.
Se il S.D.I. riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Qualora il S.D.I., per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione/di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.
Domanda
Sono un veterinario, quindi tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, devo emettere fatture elettroniche per le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al S.T.S.?
Risposta
Per il 2019 i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al S.T.S.
Domanda
Sono un fornitore della P.A., in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (I.U.V.) usato come chiave nel sistema PagoPA?
Risposta
L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è il campo <CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.
Domanda
A seguito di doppi pagamenti dell’imposta di bollo, il contribuente può utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per “pagare” l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6, D.M. 17 Giugno 2014?
Risposta
No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel mod. F24.
Domanda
Sono un ente non commerciale privo di partita IVA, posso delegare un altro soggetto ad accedere ai servizi di monitoraggio delle fatture elettroniche all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “La mia scrivania”?
Risposta
No, non è possibile.
Il rappresentante legale di un ente non commerciale/condominio, privo di partita IVA, può, nell’area riservata dei Servizi Telematici, nominare i gestori incaricati, che a loro volta possono incaricare un numero illimitato di soggetti.
In particolare, per gli enti non commerciali (E.N.C.) e i condomini possono verificarsi due casistiche:
- se sono titolari di partita IVA (B2B) possono consultare sul portale Fatture e Corrispettivi tutte le proprie fatture ricevute, sia se è indicata la partita IVA che se è indicato il codice fiscale numerico nei dai del cliente (cessionario/committente). È possibile anche consultare le ricevute dei file ricevuti, nell’apposita area;
- se non sono titolari di partita IVA (B2C) possono consultare cliccando sull’icona “Fattura elettronica Corrispettivi elettronici” disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’area “La mia scrivania”, tutte le fatture ricevute al cui interno, nei dai del cliente (cessionario /committente), è indicato il codice fiscale numerico.
In conclusione, gli enti non commerciali (E.N.C.) e i condomini possono delegare intermediari ai servizi di fatturazione elettronica disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi solo se titolari di partita IVA.
Domanda
Se l’incaricato accede al portale Fatture e Corrispettivi con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della società partecipante può vedere le fatture elettroniche riportanti il codice fiscale della società e la partita IVA del Gruppo IVA?
Risposta
No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi, riportanti la partita IVA del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola società partecipante può esser effettuata da un soggetto che è stato “incaricato” dal gestore del Gruppo IVA.
L’incaricato del Gruppo IVA accede al portale con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA; così facendo l’incaricato può consultare le fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA e da tutte le società partecipanti.
Per completezza, si ricorda che per consultare le fatture emesse e ricevute della società partecipante, prima della costituzione del Gruppo IVA, l’incaricato accede al portale con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della società partecipante.
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