Studio Giannini | Commercialista a Roma

Obbligo dei corrispettivi elettronici

Studio Giannini

Commercialista a Roma

Indice

Corrispettivi elettronici dal 2020

Premessa

A partire dal 1 Gennaio 2020 il Legislatore ha previsto, per tutti i Contribuenti che hanno l’esonero dall’emissione della fattura, di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, l’eliminazione della ricevuta fiscale e l’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 127/2015, salvo ipotesi di esonero previste appositamente dalla normativa.

La trasmissione elettronica dei corrispettivi, sostituisce:

  1. la registrazione di cui all’art. 24 del, comma 1 del D.P.R. 633/1972;
  2. assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale tramite scontrino o ricevuta, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente.

Ambito applicativo

Il nuovo regime impositivo si applica a tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio ed attività assimilate, così come indicato dall’art. 22 del D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, il Legislatore ha previsto termini di decorrenza diversi, a seconda del volume d’affari realizzato nel 2018. Più precisamente il nuovo obbligo impositivo, decorre a partire dal:

  1. 01 Luglio 2019 per tutti i Contribuenti che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore ad € 400.000;
  2. 01 Gennaio 2019 per tutti i Contribuenti, indipendentemente dal volume d’affari realizzato l’anno precedente.

 

Ciò significa che dal 01 Gennaio 2019 è obbligatoria la trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972.

Esoneri

Il Legislatore ha previsto specifici casi di esonero dall’applicazione della nuova normativa. Tali esoneri cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno individuate con successivi decreti ministeriali, ancora ad oggi non pubblicati.

A titolo di esempio, sono esonerati dall’invio del corrispettivi elettronici le seguenti attività:

  1. servizi connessi alla duplicazione delle patenti;
  2. servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati;
  3. cessioni di tabacchi;
  4. cessioni di giornali quotidiani;
  5. vendite per corrispondenza;
  6. somministrazioni presso mense aziendali.

In tutti i casi sopra citati rimane l’obbligo di registrazione dei corrispettivi cartacei.

Vantaggi nella memorizzazione elettronica dei corrispettivi

L’obbligo imposto dal Legislatore comporta semplificazioni e vantaggi per i soggetti passivi Iva.

In primo luogo non si ha più l’obbligo di compilare il registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, comma 1 del D.P.R. 633/1972. Questo perché la memorizzazione telematica sostituisce l’obbligo delle registrazioni delle operazioni effettuate ciascun giorno.

Inoltre, con con l’eliminazione dello scontrino fiscale (sostituito dal “documento commerciale“) e della ricevuta fiscale, il Contribuente non è più tenuto a conservare copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti, con conseguente riduzione dei costi e vantaggi operativi. Il nuovo documento commerciale non ha più valenza fiscale ed è soltanto una garanzia che ha il cliente per dimostrare l’avvenuta cessione e per un eventuale cambio merce.

Il Contribuente che si dota di un registratore telematico non è più obbligato a conservare il libretto di servizio, in quanto tutte le informazioni sono memorizzate e trasmesse dall’Agenzia delle Entrate dall’apparecchio.

In ultimo, da un punto di vista fiscale, per chi si doterà di un registratore elettronico entro la fine del 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250 in caso di acquisto e
di € 50 in caso di adattamento.

Termine di trasmissione dei corrispettivi giornalieri

Il registratore telematico al momento della chiusura giornaliera:

  1. genera un file XML contenente i corrispettivi giornalieri;
  2. appone un sigillo elettronico avanzato, prodotto tramite un certificato di firma rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

L’invio è automatico e deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Pertanto, chi si dota di un registratore telematico deve avere una connessione internet attiva al momento dell’invio in Agenzia delle Entrate. Per tutta la durata dei 12 giorni concessi per l’invio, il registratore telematico tenterà ripetutamente la trasmissione del file in Agenzia delle Entrate.

Procedure di emergenza

L’Agenzia delle Entrate ha creato un portale denominato “fatture e corrispettivi” nel quale sono presenti funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni di emergenza:

  1. assenza di internet e/o problemi di connettività: dall’apposita sezione è possibile fare l’upload del file generato e sigillato dal registratore telematico;
  2. dispositivo fuori servizio: è possibile inserire manualmente i dati dei corrispettivi telematici che non è stato possibile trasmettere a causa di un guasto del registratore telematico. In questa ipotesi è necessario essere a conoscenza del numero di matricola per comunicare all’Agenzia delle Entrate lo stato di “fuori servizio” del dispositivo.

Sanzioni amministrative per chi non rispetta l’obbligo e fase transitoria

Il Legislatore Fiscale con l’art. 2, comma 6 del Decreto Legislativo n. 127/2015, ha previsto apposite sanzioni nell’ipotesi di errori od omissioni nella trasmissione dei corrispettivi telematici.

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Analizzando in combinato disposto le disposizioni previste dalla normativa, si capisce che opera la sanzione pari al 100% dell’imposta relativa al singolo corrispettivo non memorizzato o non trasmesso, la cui misura non può essere inferiore ad € 500 per infrazione. Attenzione, perché per infrazione si intende il numero di operazioni di vendita effettuate.

Il suddetto effetto è temperato dal cumulo giuridico, dove in caso di diverse violazioni commesse con più azioni che tendono a pregiudicare la base imponibile, la sanzione prevista per la violazione più grave è aumentata da un quarto al doppio. 

Detta sanzione, in caso di contestazione separata di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo n. 472/1997 potrà essere definita al terzo.

Si fa presente anche quando indicato dall’art. 2, comma 6-ter del Decreto Legislativo n. 127/2015 nel quale è prevista una fase transitoria dove non sono previste sanzioni per i contribuenti che inviano in ritardo i corrispettivi elettronici.

le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Ciò significa che per i primi sei mesi del 2020 i Contribuenti che trasmetteranno i corrispettivi elettronici in ritardo ma entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non saranno sanzionati, sempre che rispettino i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Ravvedimento operoso

E’ ammesso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e si applicano, in base ai giorni di ritardo, le apposite percentuali a riduzione della sanzione dovuta.

Tuttavia, data l’inasprimento delle sanzioni, seppur ridotte con il ravvedimento operoso, potrebbe essere più conveniente attendere l’atto di contestazione della sola sanzione definendola al terzo, anziché ravvedere ciascuna violazione, dovendosi comunque applicare il minimo di € 500. 

Condividi su facebook Facebook Condividi su google Google+ Condividi su twitter Twitter Condividi su linkedin LinkedIn Condividi su email Email Condividi su whatsapp WhatsApp Condividi su print Print