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Prenotazione del credito d’imposta pubblicità entro il 30 Settembre

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Indice

Prenotazione del credito d’imposta pubblicità entro il 30 Settembre

Premessa

Il Bonus investimenti pubblicitari è un credito d’imposta concesso a tutti i Contribuenti che decidono di investire in pubblicità (per maggiori approfondimenti, è consultabile l’articolo Il bonus investimenti pubblicitari).

A seguito della Pandemia derivante dal Covid-19 il Governo, per incentivare la ripresa dell’economia anche attraverso investimenti pubblicitari, con la pubblicazione prima del Decreto Cura Italia e poi con il Decreto Rilancio ha modificato l’art. 57-bis del Decreto Legge n. 50/2017, tramite l’inserimento del comma 1-ter, che recita come segue:

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. (…) Per l’anno 2020, la  comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Entrambi i Decreti emanati a seguito della Pandemia sono molto importanti, in quanto con il Decreto Cura Italia si fissa dal 1 Settembre 2020 al 30 Settembre 2020 la finestra temporale entro la quale fare domanda per la trasmissione telematica delle spese.

Successivamente, con il Decreto Rilancio il Governo ha innalzato la percentuale del credito spettante, che è passata dal 30% al 50%, ammettendo tra le spese agevolabili anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive/radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Le principali novità

Investimento effettuato

Tra le principali novità si ha l’eliminazione del requisito di spesa incrementale. Infatti, negli anni precedenti il beneficio era concesso solo se il valore degli investimenti in campagne pubblicitarie era superiore di almeno l’1% del valore dei medesimi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per l’anno 2020 tale verifica non è più necessaria, essendo sufficiente soltanto l’aver sostenuto una spesa ammissibile.

Misura del credito d’imposta

Fino al 2019, come già indicato in precedenza, non solo era necessaria una verifica sull’investimento incrementale, ma il credito d’imposta riconosciuto era pari al 30% dell’investimento incrementale. Per il 2020 la percentuale è aumentata dal 30% al 50%

Ovviamente, l’importo de credito spettante è puramente “teorico” in quanto ogni anno il D.P.C.M. indica il limite massimo di spesa e questo può incidere sull’ammontare effettivo del credito spettante.

Presentazione delle comunicazioni

Per il periodo d’imposta 2020 le domande possono essere presentate telematicamente dal 1 Settembre 2020 al 30 Settembre 2020. Dato che la finestra temporale, fino alla presentazione del Decreto Cura Italia andava dal 1 Marzo al 31 Marzo 2020, tutte le domande già presentate saranno comunque valide ma la metodologia di calcolo applicata sarà rideterminata con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020.

Tipologia di spese ammissibili

Per il calcolo del credito spettante, si considerano ammesse le spese per investimenti in campagne pubblicitarie effettuati su stampa quotidiana e periodica, anche online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per il 2020 sono inoltre ammesse le spese sostenute:

  • tramite società concessionarie della raccolta pubblicitaria;
  • per pubblicità su siti web di un agenzia di stampa, purché sia registrata presso il Tribunale Civile ed abbia un direttore responsabile.