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Prime indicazioni della bozza della Legge di Bilancio 2023

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Indice

Prime indicazioni della bozza della Legge di Bilancio 2023

Premessa

E’ in approvazione la bozza della Legge di Bilancio, che reca alcune prime informazioni sugli argomenti trattati.

Proroga e rafforzamento del credito d’imposta per acquisto di energia e gas

ƈ confermata la proroga anche per il primo trimestre 2023 del credito d’imposta in favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore. In particolare, il credito d’imposta ĆØ riconosciuto alle:

  • imprese energivore, gasivore e non gasivore nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023;
  • imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kWh nella misura del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Ambito soggettivo

Sono considerate imprese energivore tutte le imprese che hanno un consumo di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 del D.M. del 21.12.2017.

Sono considerate imprese gasivore tutte le imprese che congiuntamente:

  • operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. del 21.12.2021 n. 541;
  • hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3 comma 1 del D.M. 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Tutte le altre imprese che non rispettano i requisiti delle imprese c.d. energivore/gasivore possono comunque usufruire del credito d’imposta purchĆ© siano dotati di contatori con potenza almeno pari a 4,5 kWh.

Condizioni per l’accesso

Per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) il credito d’imposta spetta qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV° trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta ĆØ riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel I° trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata ĆØ calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta ĆØ determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al I° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Alle imprese diverse da quelle energivore dotati di contatori con potenza pari o superiore a 4,5 kWh, il credito d’imposta ĆØ riconosciuto qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al IV° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) e diverse da quelle gasivore il credito d’imposta ĆØ riconosciuto per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalitĆ  previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre 2023.

Modifica al regime forfettario

E’ previsto l’aumento, a partire dal 2023, il limite dei ricavi e compensida 65.000 a 85.000 euro per l’accesso ed il mantenimento del regime agevolato. E’ stata introdotta anche l’uscita istantanea dal regime forfettario per i Contribuenti che superano i 100.000.

Mance detassate

La Legge di Bilancio 2023 ĆØ intervenuta anche in favore dei lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande.

E’ previsto che le somme acquisite tramite il datore di lavoro (c.d. mance) anche a mezzo di pagamenti elettronici, siano redditi di lavoro dipendente e soggetti ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali pari al 5%.

Il regime di tassazione sostitutiva ĆØ applicabile:

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;
  • salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore dipendente.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tali redditi, seppur soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefƬci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.