Indice
Prime risposte dell’Agenzia delle Entrate sugli I.S.A.
Premessa
Con la Circolare n. 17/E del 2 Agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti relativamente ad alcune specifiche fattispecie che meritano di essere analizzate. Più precisamente con questa Circolare l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti proposti dai Contribuenti.
Esclusione in caso di “mera prosecuzione”
Domanda
Ai fini degli studi di settore erano tenuti all’applicazione sia i soggetti che riprendevano l’attività entro 6 mesi dalla cessazione, che i soggetti che continuavano un’attività già svolta da altri soggetti (c.d. “mere prosecuzioni”). Si chiede se tale previsione è estendibile anche alla disciplina degli ISA.
Risposta
Le ipotesi descritte nel quesito, negli studi di settore erano specificamente disciplinate dalla L. n. 146 del 1998 (così come modificata dalla L. n. 296 del2006) che, al comma 4 dell’articolo 10, disponeva che, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti «che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti».
Per quanto riguarda gli I.S.A. non è prevista una disposizione analoga (l’articolo 9-bis si limita a richiamare i seguenti casi “ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa”).
Coerentemente le istruzioni parte generale degli I.S.A. approvati lo scorso 30 gennaio non fanno riferimento ad ipotesi analoghe a quelle del quesito.
Tanto premesso i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli I.S.A. e indicheranno in REDDITI rispettivamente le cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta (codice 1);
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (codice 2).
Esclusione per specifiche attività
Domanda
Tra le cause di esclusione dagli I.S.A. non sono richiamati i seguenti soggetti per i quali le risultanze degli studi di settore non risultavano applicabili:
-
cooperativa a mutualità prevalente;
-
soggetti I.A.S.;
-
consorzi garanzia collettiva fidi (64.92.01);
-
attività di Bancoposta (66.19.40);
-
affitto d’azienda o ramo di essa con ricavi prevalenti 68.20.02.
Si chiede se debba ritenersi che tali soggetti siano ordinariamente assoggettati agli I.S.A.
Risposta
In relazione al quesito posto si rileva quanto di seguito:
-
cooperativa a mutualità prevalente: i D.M. di approvazione degli I.S.A. prevedono una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi I.S.A. riferita alle sole «società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi». (Vedasi paragrafo “2.3 Chi non li applica” delle Istruzioni Parte generale approvate il 30 gennaio 2019);
-
soggetti I.A.S.: per tali tipologie di contribuenti non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli I.S.A.;
-
consorzi garanzia collettiva fidi (c.a. 64.92.01): per l’attività in argomento risulta approvato l’I.S.A. AG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi. (Vedasi TABELLA 1 – Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2018 e delle relative 50 attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate lo scorso 30 gennaio);
-
attività di Bancoposta (c.a. 66.19.40): per l’attività in argomento non risulta approvato alcun I.S.A.;
-
affitto d’azienda o ramo di essa: per i soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività di cui al c.a. 68.20.02 risulta approvato l’I.S.A. AG40U – Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili. (Vedasi TABELLA 1 – Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2018 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate il 30 gennaio 2019).
I.S.A. AG68U – Trasporto merci su strada
Domanda
Con specifico riferimento all’I.S.A. AG68U relativo al Trasporto merci su strada, l’indicatore relativo al “costo per litro di gasolio consumato nel periodo d’imposta” è da ritenersi non idoneo a rappresentare la reale situazione di tali imprese. Dalle Note Tecniche e Metodologiche del D.M. 28 Marzo 2018 le soglie individuate sono di minimo 1,17 e massimo 1,28, con solo 11 centesimi di euro di “range” all’interno del quale viene ripartita la valutazione dell’impresa con un punteggio da 1 a 10.
In pratica solo se l’impresa ha un costo esattamente pari al valore minimo otterrà il valore di 10, e man mano che risulta un costo maggiore il voto risulta graduato verso il basso fino a ottenere un voto pari a 1 con un costo pari al valore soglia massimo. Il tutto è ulteriormente aggravato dal fatto che se il calcolo dell’indicatore dell’impresa è al di sotto del minimo / al di sopra del massimo, in ogni caso il punteggio assegnato è pari a 1.
Ciò pare assolutamente penalizzante per le imprese, in quanto:
- le imprese sono solite acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi / gruppi d’acquisto che consentono loro di ridurre l’effettivo costo del carburante ben al di sotto dei valori medi riscontrati alla pompa dal M.I.S.E.;
- per come pare essere costruita la formula del calcolo dell’indicatore, viene assegnato un punteggio pari a 1 sia all’impresa che ha un costo al litro di appena 1 centesimo più basso del valore minimo (quando con quest’ultimo avrebbe un voto di 10). È come dire che è grave allo stesso modo avere un costo di 1,16 (quando il valore minimo è 1,17) o un costo di 1,28 (che si discosta dal punteggio 10 di 11 centesimi). Manca in pratica una gradualità dallo scostamento minimo che passa dal 10 all’1 con una differenza di un solo centesimo di euro.
Si considera che non è stata inserita, nonostante fosse stato richiesto nei pareri specifici in Commissione di esperti, la casella da barrare in caso di utilizzo prevalente di rifornimenti attraverso proprie cisterne o consorzi / gruppi d’acquisto, come invece è stato fatto per i Taxisti (I.S.A. AG72U) che hanno la stessa modalità organizzativa. Ciò quindi impedirebbe anche con la prossima revisione di tenere conto di tale condizione delle imprese del settore.
Risposta
L’indicatore elementare di anomalia “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” verifica la plausibilità del costo per litro di gasolio. Si rileva che le modalità di calcolo del punteggio riportate nel quesito non risultano coerenti con le indicazioni fornite nella Nota Tecnica e Metodologica dell’I.S.A. AG68U. In particolare, l’indicatore è applicato, e assume un punteggio pari a 1, solo se lo stesso presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (euro 1,17), oppure un valore superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (euro 1,28).
In relazione alla non idoneità dell’indicatore “costo per litro di gasolio consumato nel periodo d’imposta” per i contribuenti che sono soliti acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi/gruppi d’acquisto, si fa presente che, al fine di valutare l’opportunità di effettuare interventi correttivi specifici per le imprese che operano con tale modalità organizzativa in occasione della prossima revisione dell’I.S.A. AG68U (programmata per il p.i. 2019), nel modello studi di settore predisposto per il periodo d’imposta 2017 è stata appositamente inserita nel quadro D – “Elementi specifici dell’attività”, al rigo D67, l’informazione “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)”.
A tal fine, all’interno del provvedimento del 30 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018” è stata espressamente prevista tale variabile.
Sulla base dell’informazione raccolta con i modelli di rilevazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2017 sarà possibile valutare, in fase di revisione dell’I.S.A. AG68U (programmata per il p.i. 2019), gli interventi da apportare all’indicatore per le imprese che adottano tale modalità organizzativa.
Esonero dal visto di conformità per i soggetti a cavallo d’anno
Domanda
In relazione al beneficio in materia di esonero dal visto di conformità, previsto dall’art. 9-bis, comma 11, lett. a), D.L. n. 50/2017, si chiedono alcuni chiarimenti nel caso di soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare.
In particolare, si chiede a quali crediti si applichi l’esonero nel caso di soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare.
A titolo esemplificativo, si ipotizzano 2 casistiche:
- per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo del 31.12.2018 che presenteranno la dichiarazione REDDITI 2019, si chiede di sapere per quale periodo di imposta si considerano maturati i crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP.
- per i soggetti con periodo d’imposta, ad esempio, 1.12.2018 – 30.11.2019, che versano il saldo IRES / IRAP / Addizionali entro il 31.5.2020 e presentano il mod. REDDITI 2019 SC entro il 31.8.2020, si chiede di sapere se possono fruire dei benefici in occasione della:
- compensazione effettuata nel 2020 del credito IVA annuale maturato nell’annualità 2019 (oggetto della Dichiarazione IVA 2020, presentata entro aprile 2020);
- compensazione effettuata nel 2020 del credito IVA infrannuale (trimestrale) maturato nei primi 3 trimestri del 2020.
Risposta
Le disposizioni in materia di presentazione delle dichiarazioni per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare prevedono che: «i modelli REDDITI 2019 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018» (modello “vecchio”).
In linea generale, nel caso di periodo d’imposta diverso dall’anno solare, non si ravvisano particolari complessità operative sia ai fini delle imposte dirette che dell’IRAP che dell’IVA e si ritiene che le indicazioni fornite nel Provvedimento 10.5.2019 siano applicabili alle diverse fattispecie prospettate dall’istante.
In relazione all’esempio riportato nel quesito si osserva che, nell’ipotesi in cui il periodo d’imposta termini tra settembre e dicembre, ad esempio, soggetto IRES con periodo d’imposta 1.12.2018 – 30.11.2019, il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato per il periodo d’imposta 2018 e può essere presentato sino a 11 mesi dopo il 30.11.2019, quindi ottobre 2020.
Anche in tale ipotesi il contribuente disporrà di tutti gli elementi di conoscenza per verificare la possibilità di beneficiare, in fase di versamento delle diverse imposte, delle premialità di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 11 dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, salvo “formalizzare” tale scelta, anche ai fini IVA, in un momento successivo (all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi).
In particolare, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, il contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito maturato per il periodo d’imposta 2018 con i benefici in materia di esonero dal visto di conformità già al momento del versamento delle imposte afferenti le medesime categorie impositive (entro i 6 mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta ovvero entro il 31.5.2020), in quanto attraverso l’applicazione degli I.S.A., effettuata con il relativo software messo a disposizione da parte dell’Agenzia già nel 2019, egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da presentare ad ottobre 2020.
Analogamente, ai fini dell’IVA, il contribuente potrà utilizzare in compensazione senza necessità del visto di conformità, sia il credito IVA annuale 2019 che quello relativo all’IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2020, poiché alla prima data utile (Aprile 2020) egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, dal momento che entro i 4 mesi successivi alla data di chiusura del periodo d’imposta (Marzo 2020) il software I.S.A. 2019 è già stato reso disponibile.
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