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Regime di comunione legale dei beni: Imu e Tasi

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Regime di comunione legale dei beni: Imu e Tasi

Premessa

La domanda che in questi mesi le persone si fanno è la seguente: se l’immobile è oggetto di comunione legale dei beni, chi è obbligato al pagamento dell’Imu e della Tasi? E’ una domanda legittima, data oramai l’imminente scadenza del 16.06.2018 (prorogato al 18.06.2018).

La normativa, tra codice civile e codice tributario

Ai sensi dell’art. 177 del Codice Civile, il legislatore ha previsto che «costituiscono oggetto della comunione:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  4. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi». Dalla norma si evince che i beni acquistati dopo il matrimonio, ad eccetto di quelli considerati “personali”, costituiscono oggetto della comunione legale dei beni. Ciò è legato anche agli immobili, seppur intestati soltanto ad uno dei due coniugi. Pertanto, a prescindere dall’accatastamento e se l’immobile è intestato interamente ad uno dei due coniugi, la norma esplica i suoi effetti facendo rientrare il bene immobile nella comunione legale. In questa ipotesi, di fatto si realizza una proprietà indivisa al 50% tra i due coniugi (c.d. comproprietà indivisa tra i coniugi). La comunione legale dei beni ha effetti anche sotto il profilo fiscale, poiché con l’art. 4 del D.P.R. n. 917 del 1986 «ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

  1. redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta’ del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice; I proventi dell’attivita’ separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare;
  2. i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta’ del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;
  3. i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta’ del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e’ un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare».

Anche il legislatore fiscale ha deciso di inserire la comunione legale dei beni all’interno della normativa, precisando, quindi, che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione di cui all’art. 177 del Codice Civile, sono imputati a ciascuno dei coniugi per la loro quota parte, salvo diverso accordo. Questo articolo ha effetti anche da un punto di vista del pagamento Imu e Tasi, perché se entrambi i coniugi devono dichiarare, ognuno per la propria quota, l’immobile, allora sono gli stessi coniugi che, per la proprio quota derivante dalla comunione legale, devono pagare le imposte sulle casa. Così, per l’immobile acquistato dopo il matrimonio in comunione legale dei beni, l’Irpef sarà pagata al 50% dal marito ed al 50% dalla moglie, anche se intestato esclusivamente ad uno dei due coniugi.

Nonostante la normativa, dapprima ai fini Ici ed in seguito, ai fini Imu e Tasi, non dispongono esplicitamente nulla in merito si presuppone un collegamento con il Tuir e, pertanto, il pagamento delle imposte spetta ad entrambi i coniugi che si trovano in comunione legale dei beni. Inoltre, molti regolamenti comunali contengono la previsione esplicita della imputazione ad entrambi i coniugi dell’obbligazione tributaria. Ovviamente per adempiere a tale obbligo è necessario presentare la Dichiarazione Imu per dichiarare al Comune la soggettività passiva di entrambi i coniugi che, spesso, non è rilevabile, nell’immediato, dalle risultanze catastali.

Avvisi notificati al contribuente

Negli ultimi mesi è capitato che diversi contribuenti hanno ricevuto degli avvisi di Aequa Roma (o altro agente della riscossione) nonostante avessero pagato la loro quota di propria competenza. Perché? Può capitare che l’immobile è stato acquistato dopo il matrimonio ed intestato esclusivamente ad uno dei due coniugi, ma al catasto non è stata effettuata alcuna comunicazione, tantomeno tramite la Dichiarazione Imu. Pertanto, nonostante il contribuente avesse pagato la sua quota parte, pari al 50% dell’Imu e della Tasi, si può vedere destinatario di un avviso. A questo punto, è obbligatorio recarsi presso gli uffici dell’Agente della Riscossione e chiedere l’annullamento della pratica ma è importante dimostrare che il coniuge ha pagato la sua quota parte in quanto l’immobile è stato acquistato dopo il matrimonio in comunione legale dei beni.

Anche se è stata fatta la comunicazione al catasto e non al Comune tramite la Dichiarazione Imu, il contribuente può essere vittima di un avviso dell’Agente di Riscossione. In questo caso, peraltro, si evince perfettamente dalle risultanze catastali che l’immobile è proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni. Tuttavia, i sistemi interni non consentono di individuare questa possibilità ed il contribuente spesso è costretto a recarsi pressi gli uffici preposti per chiedere l’annullamento dell’avviso.

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