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Regimi OSS ed IOSS: cessioni

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Indice

Regimi OSS ed IOSS: cessioni

Premessa

A livello nazionale ĆØ stata recepita la Direttiva UE n. 2455/2017 con l’introduzione dei regimi OSS ed IOSS.

Queste novitĆ  sono entrate in vigore a partire dal 01 Luglio 2017 con il D. Lgs. n. 83 del 25 Maggio 2021.

L’entrata in vigore dei regimi OSS e IOSS era giĆ  stata annunciata per il 01 Gennaio 2021 ma, tenuto conto di tutti gli effetti causati dalla crisi epidemiologica, ĆØ stata posticipata al 01 Luglio 2021.

Le principali novitĆ  introdotte sul tema dell’e-commerce, riguardano:

  1. le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
  2. le vendite a distanza di beni e merci importati da Paesi Terzi;
  3. le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
  4. le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo).Ā 

Vendite intracomunitarie

Sono considerate le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 D.p.r. 633/1972 (esempio: le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, NATO), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Vendite a distanza di beni importati da Paesi Terzi

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione Europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 D.p.r. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Applicazione della soglia di 10.000 euro

Con le suddette tipologie di vendita, a decorrere dal 01 Luglio 2021 ĆØ stata introdotta una unica soglia operativa, pari a 10.000 euro (eliminando quindi le precedenti soglie che variavano per singolo paese), al di sopra della quale la vendita ĆØ rilevante nel Paese del consumatore finale.

La sopra citata soglia dei 10.000 euro ĆØ calcolata sommando, per ciascun anno, il valore delle vendite intracomunitarie di beni o servizi elettronici, al netto dell’IVA.Ā 

Soggetti che facilitano le vendite a distanza: marketplace

Per questi soggetti si rilevano due momenti:

  1. la prima parte dell’operazione ĆØ considerata B2B;
  2. una seconda parte, invece, ĆØ considerata B2C.

I regimi OSS ed IOSS

La nuova normativa, a seguito dell’introduzione dei nuovi regimi OSS e IOSS, comporta l’abolizione dell’attuale regime MOSS, in vigore sino al 30.06.2021 ed applicabile solamente alle prestazioni di servizi B2C nel settore delle telecomunicazioni. Pertanto, ill nuovo meccanismo dell’OSS ed IOSS incorporano le precedenti regole applicabili nel MOSS, estendendolo anche a nuove fattispecie.

I regimi OSS ed IOSS sono utilizzati in un sistema di assolvimento dell’IVA a livello Comunitario e destinato alle transazioni B2C. Sono ricomprese in questo meccanismo:

  1. cessioni a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto ed anche se effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica che facilita le transazioni (marketplace);
  2. vendite a distanza intracomunitarie di beni trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto ed anche se effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica che facilita le transazioni;
  3. cessioni nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica che facilita la transazione;
  4. prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo.

I principali vantaggi nell’applicazione dei suddetti regimi, sono:

  1. poter usufruire di uno sportello unico, presso l’Amministrazione Finanziaria dello Stato membro al quale ci si ĆØ identificati;
  2. semplificazione degli obblighi IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi B2C in tutta l’UE.

Adempimenti

I soggetti passivi che accedono al regime OSS e IOSS sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, dalla tenuta dei registri Iva e della presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Quelli che aderiscono al sistema OSS devono presentare, trimestralmente, la dichiarazione IVA OSS e versare la relativa imposta nello Stato membro in cui si sono identificati.

Infine, i soggetti che aderiscono al sistema IOSS devono presentare la dichiarazione IVA IOSS con cadenza mensile, anche qualora non vi fossero operazioni, cosƬ come il versamento dell’imposta, se dovuta.