Indice
Riaperti i termini per la Rottamazione-Ter
Premessa
Il 30 Aprile 2019 si è conclusa, inizialmente, la presentazione delle domande di ammissione alla Rottamazione-Ter.
Tuttavia, data l’affluenza di Contribuenti interessati ad ottenere una riduzione del debiti e per permettere, inoltre, all’Amministrazione di raccogliere quanto più gettito possibile, con il Decreto Legge n. 36/2019 è stato disposto, all’art. 16-bis, comma 1 e 3, la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 consentendo il pagamento del debito, senza sanzioni ed interessi.
Casi di esclusione
La riapertura dei termini:
- è esclusa per i debiti già menzionati nelle istanze presentate entro il 30 Aprile 2019. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 Aprile 2019, per i quali l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il prossimo 31 luglio)“;
- non si estende ai carichi proprie tradizionali U.E. e dell’Iva riscossa all’importazione;
- interessa i carichi per i quali, entro il 7 Dicembre 2018 non è stato effettuato l’integrale pagamento del dovuto.
In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018. Di conseguenza:
- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto;
- non può essere richiesta per:
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti da condanna derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe/ammende/sanzioni pecuniarie a seguito di sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle precedenti irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi/premi dovuti agli Enti Previdenziali;
- limitatamente ai carichi riguardanti violazioni del Codice della Strada, si ricorda che la rottamazione si applica limitatamente agli interessi (c.d. maggiorazione);
Effetti giuridici della Rottamazione
A seguito della presentazione della domanda, si presentano i seguenti effetti:
- l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi o ipoteche, proseguire con azioni di recupero coattive precedentemente avviate;
- il debitore non è considerato inadempimenti ai fini dei crediti vantati verso la P.A.;
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza del debito, nonché, fino alla scadenza della prima /unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Adempimenti
In primo luogo, il Contribuente deve presentare domanda di definizione entro il 31 Luglio 2019 all’Agente della Riscossione utilizzando il mod. DA-2018-R (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-ter” … Riapertura dei termini) disponibile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Peraltro, se il Contribuente si accorge di qualche errore, la Dichiarazione può essere integrata entro il termine ultimo di presentazione.
Il Modello, da presentare presso l’Agente della Riscossione, può essere presentato:
- direttamente agli sportelli;
- tramite PEC utilizzando gli indirizzi forniti nel modello compilato;
tramite apposito form online del servizio Fai D.A. te disponibile sempre all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In questa ultima ipotesi, se il Contribuente ha le credenziali di accesso, non deve far altro che compilare i campi richiesti ed inviare la richiesta; se, invece, non possiede le credenziali di accesso, deve allegare in formato pdf il documento di identità e la dichiarazione sostitutiva.
Pagamento
Il Contribuente che si vede accettata la richiesta di definizione, può decidere di pagare il debito:
- in un’unica soluzione entro il 30 Novembre 2019;
- in un massimo di 9 rate pagando un interesse del 2%, a decorrere dal 1 Dicembre 2019. Le rate sono così suddivise:
- Prima rata entro il 30 Novembre 2019;
- Seconda rata entro il 28 Febbraio 2020;
- Terza rata entro il 31 Maggio 2020;
- Quarta rata entro il 31 Luglio 2020;
- Quinta rata entro il 30 Novembre 2020;
- Sesta rata entro il 20 Febbraio 2021;
- Settima rata entro il 31 Maggio 2021;
- Ottava rata entro il 31 Luglio 2021;
- Nona rata entro il 30 Novembre 2021.
Successivamente al termine ultimo di presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione ha tempo fino al 31 Ottobre 2019 per comunicare l’accoglimento della domanda e le somme che il Contribuente deve versare nei termini.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle rate (o dell’unica soluzione), può avvenire secondo una delle diverse alternative:
- domiciliazione sul conto corrente bancario;
- bollettini precompilati allegati dall’Agente della Riscossione;
- presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione. In questo caso le somme dovute possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi e liquidi maturati nei confronti della P.A.
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della Rottamazione, con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/decadenza.
Il ritardo nel pagamento delle rate se non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia della definizione e non comporta l’applicazione di interessi.
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