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Rottamazione Ter: requisiti, moduli e termini per l’adesione

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Indice

Rottamazione Ter: requisiti, moduli e termini per l’adesione

Premessa

Con l’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 si apre nuovamente un condono, così come promesso nella più ampia definizione della pace fiscale 2019.

Con l’introduzione della Rottamazione Ter, quindi, il Contribuente ha la possibilità di presentare domanda per aderire alla sanatoria delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o avvisi di addebito.

Il procedimento per aderire è il seguente:

  1. Predisporre il Modello DA 2018. Nel presente modulo è obbligatorio inserire i dati anagrafici, l’indicazione delle cartelle che si vuole far rientrare nella definizione agevolata ed il numero di rate;
  2. Presentare entro il 30.04.2019 il suddetto modulo all’agenzia delle Entrate Riscossione. 

Requisiti per aderire alla definizione agevolata

Per poter aderire alla rottamazione ter, il Contribuente deve necessariamente rispettare alcune condizioni:

  1. si deve trattare di carichi definibili e, pertanto, non rientranti nelle esclusioni previste dall’art. 3, comma 16 del Decreto Legge n. 119/2019 e più precisamente:
    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
  2. Il debito deve essere stato affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2017.
  3. Con la richiesta di definizione agevolata, si rinuncia automaticamente alla presentazione di ricorsi. Nel caso in cui il Contribuente, prima di presentare la domanda abbia già un contenzioso relativo ad una o più cartelle oggetto di rottamazione, il giudice, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, sospende automaticamente il giudizio.
  4. Per i carichi per i quali era già stata richiesta la prima e seconda rottamazione ed, a seguito del mancato pagamento di una rata hanno intenzione di aderire alla rottamazione ter, devono pagare la rate di Luglio, Settembre ed Ottobre 2018 entro il 07.12.2018.

Molto importante è individuare quando una cartella può rientrare nella definizione agevolata. Dato che la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna prendere in esame la data di notifica, bensì, la data antecedente dell’iscrizione a ruolo. Ciò significa, ad esempio, che se un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (es. IRPEF) è stato iscritto a ruolo entro la fine del 2017 ma la notifica è avvenuta nel 2018, il debito può rientrare nella definizione agevolata.

Benefici derivanti dalla definizione agevolata

Il beneficio consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Pertanto, oltre al tributo che in ogni caso è dovuto, sono dovuti anche gli interessi diversi da quelli di mora come, ad esempio, quelli per ritardata iscrizione a ruolo. Allo stesso modo, l’aggio o più in generale il compenso dell’Agente della Riscossione sarà ricalcolato sull’importo effettivamente dovuto a seguito della rottamazione.

Stralcio di cartelle inferiori ad euro 1.000,00

Una particolarità è contenuta nell’art. 4 del Decreto Legge n. 119/2018, in quanto è previsto lo stralcio automatico per i ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso dal 01.01.2000 al 31.12.2010 inferiori ad € 1.000,00.

Debitori che hanno presentato già istanza in scadenza il 21.04.2017

I debitori che hanno aderito alla prima rottamazione, nel caso in cui non hanno pagato tutte le rate previste, possono accendere alla nuova definizione agevolata presentando la domanda entro il 30.04.2019.

Procedura

Nel rispetto dei suddetti requisiti, la procedura inizia con la presentazione del modello DA-2018 all’Agente della Riscossione entro il 30.04.2019. La modalità di presentazione del modulo può avvenire attraverso l’invio di una PEC, oppure direttamente allo sportello.

Successivamente, spetta all’Agente della Riscossione analizzare la domanda e comunicare il risultato al Contribuente. Nell’ipotesi in cui Agenzia delle Entrate Riscossione ammette il Contribuente alla definizione agevolata, quest’ultimo si vedrà recapitare l’importo delle rate prescelte unitamente alle scadenze. 

Sono sospese per legge tutte le procedure cautelari ed esecutive nei confronti del Contribuente che ha aderito alla definizione agevolata. Se, poi, il Contribuente omette il pagamento o versa in ritardo anche solo una rata, cade dal beneficio previsto dalla normativa. 

Azioni esecutive e cautelari

Presentata la domanda, l’Agente della Riscossione deve interrompere ogni azione esecutiva o cautelare, né procedere con il fermo di beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale.

Rimangono però i fermi e le ipoteche adottati alla data di presentazione della domanda.

Si aspetta ancora un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per capire se a seguito della presentazione della domanda di rottamazione, il pignoramento presso terzi prosegua oppure si sospenda. Ad oggi a seguito della rottamazione, il pignoramento presso terzi non sembra poter proseguire.

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