Indice
Sito e-commerce: è sempre obbligatorio emettere la fattura?
Premessa
Anche nella nostra cultura, oramai, si è affermato un nuovo modo di procedere agli acquisti. Se prima i Consumatori erano propensi ad effettuare gli acquisti direttamente in negozio, con l’avvento e la propagazione di internet, oramai i Consumatori finali spesso effettuano gli acquisti direttamente sul web. Si pensi ai siti web di negozi che vendono anche online, oltre ai colossi mondiali di Amazon, Ebay, ecc.
Per commercio elettronico si intende la vendita di beni effettuate tramite l’utilizzo di mezzi elettronici.
Ai fini Iva, il Legislatore ha previsto la distinzione tra due forme di commercio elettronico: commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto. Ma quali sono le principali differenze tra i due modelli di e-commerce?
E-commerce diretto ed indiretto: definizione
Per commercio elettronico indiretto si intende la cessione di beni materiali per i quali il compenso è pagato tramite mezzi elettronici. Tuttavia, con questa forma di e-commerce, la consegna e la spedizione del bene avvengono tramite i sistemi tradizionali (es. posta o vettore). Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un libro cartaceo tramite il sito internet di una libreria. In questo caso si ha un e-commerce indiretto, in quanto il libro cartaceo sarà spedito tramite un vettore, mentre il pagamento avviene tramite carta di credito o paypal.
Invece, il commercio elettronico diretto si ha quando l’oggetto dello scambio sono i soli servizi elettronici. In questo caso, quindi, l’ordine, la consegna ed il pagamento avvengono esclusivamente tramite mezzi elettronici. Si pensi allo stesso acquirente di prima che invece di acquistare un libro cartaceo, decide di comprare un e-book, sempre attraverso il sito internet della libreria. L’acquisto avviene tramite un mezzo elettronico (es. paypal) e l’acquirente, subito dopo il pagamento ha già a disposizione la possibilità di scaricare sul suo computer l’e-book per poterlo leggere in qualsiasi momento.
Disciplina Iva dell’e-commerce
Ai fini Iva è molto importante distinguere la fattispecie del commercio elettronico diretto ed indiretto.
Iva nell’e-commerce diretto
Come già precisato poc’anzi, nel commercio elettronico diretto, tutto il processo avviene tramite sistemi elettronici, compreso il relativo pagamento.
Da un punto di vista fiscale, la fattispecie del commercio elettronico diretto è assimilata ad una prestazione di servizi (infatti la cessione di un bene immateriale non costituisce una cessione di beni).
Per questo la cessione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.
La regola generale per le prestazioni di servizi presuppone che se l’operazione è effettuata tra soggetti titolari di partita Iva, si applica il meccanismo del reverse charge, in quanto è lo stesso acquirente a dover versare l’Iva nel proprio paese.
A partire dal 2015, in deroga alla regola generale del principio di territorialità, se l’acquirente è un soggetto privato, ai fini fiscali è rilevante la sede in cui si trova il Consumatore finale. Ciò significa che il venditore ha l’obbligo di versare l’Iva nel paese in cui si trova il proprio acquirente. Da un punto di vista operativo, il venditore ha l’obbligo di identificarsi nel paese del committente ed effettuare tutti gli adempimenti, secondo le regole locali, per il versamento dell’Iva.
Il Regime del MOSS
Il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) è una procedura semplificata per tutti i Contribuenti che vendono a privati esteri (Ue o ExtraUe). Si tratta di un procedimento che permette di assolvere l’Iva e tutti i relativi adempimenti derivanti da prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici (commercio elettronico diretto). In conclusione, con questo sistema il Contribuente non ha l’obbligo di identificarsi nei diversi paesi in cui effettua la prestazione, potendo adempiere agli obblighi Iva nello Stato in cui si è identificato. Tale Stato provvederà poi al trasferimento dell’imposta allo Stato membro di destinazione
Iva nell’e-commerce indiretto
La disciplina del commercio elettronico indiretto è assimilata a quella delle vendite a distanza. Se il bene è venduto ad un soggetto titolare di partita iva Ue anche in questo caso, come nell’e-commerce diretto, si applica il meccanismo del reverse charge.
Tuttavia, la procedura fiscale adottata nel caso di consumatori finali Ue ed un soggetto ExtraUe (operatore economico o privato) si differenzia a seconda della destinazione del bene.
Così come nelle vendite a distanza, per le cessioni di beni effettuate in territori Ue, è prevista una semplificazione, applicandosi l’Iva italiana se le operazioni effettuate non superano la soglia dei 100.000,00 mila euro nell’anno in corso o nell’anno solare precedente. Soltanto al superamento di tale soglia, il venditore ha l’obbligo di identificarsi nel paese del committente ed adempiere a tutti gli obblighi ai fini Iva.
Infine, per le vendite effettuate a clienti ExtraUe si applica l’art. 8, comma 1 del DPR 633/1972 il quale prevede dove la cessione è non imponibile ai fini Iva, in quanto è previsto il trasporto ed il pagamento dell’Iva tramite la dogana. La procedura di esportazione non si differenzia a seconda della natura del cliente (consumatore finale o soggetto titolare di partita iva).
E-commerce: no all’obbligo di emissione della fattura
Sia nel commercio elettronico diretto che indiretto sono esonerati sia dall’emissione della fattura, salvo sia espressamente richiesta dal cliente, sia dalla certificazione dei corrispettivi.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con apposita circolare ha esonerato, almeno in fase di prima applicazione, l’invio dei corrispettivi telematici.
Se hai bisogno di aiuto perché intendi avviare un’attività di e-commerce, o semplicemente vuoi sapere se la fattura che hai ricevuto dal tuo fornitore rispetta la normativa vigente in tema di commercio online, non rimandare, contattaci subito, ti forniremo una consulenza puntuale e su misura per te.
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