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Tassa vidimazione libri sociali 2021

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Indice

Tassa vidimazione libri sociali 2021

Premessa

La tassa vidimazione libri sociali, di cui all’art. 23, nota 3 della Tariffa del DPR 641/1972, riguarda le società di capitali ed il 16 Marzo 2021 scade il termine per il versamento.

Per le società con il primo anno di attività, è differente il termine e la modalità di pagamento. Più precisamente, sono obbligate al versamento della tassa annuale di vidimazione libri sociali mediante bollettino al n. 6007 prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, su cui vanno gli estremi del versamento.

Particolare attenzione alle società costituite a fine 2020, in quanto entro il 16 Marzo 2021 le stesse saranno tenute all’obbligo del versamento della tassa annuale, tenuto conto che in sede di costituzione avranno versato esclusivamente quanto dovuto per il 2020.

Libri sociali per i quali è dovuta la tassa annuale

Ai sensi dell’art. 2421 del Codice Civile, devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese o presso un notaio:

  • libro soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo di bollatura è previsto dalle norme speciali.

Soggetti obbligati e casi di esoneri

Sono soggette ad obbligo di bollatura e vidimazione tutte le società di capitali (S.p.a., S.r.l, S.a.p.a.). Rientrano nell’obbligo anche le società in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (eccetto il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta dei libri bollati secondo le disposizioni del Codice Civile.

Tuttavia, sono esonerati dal pagamento:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone;
  • le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza scopo di lucro ed affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • società di capitali dichiarate fallite: in tal caso il curatore fallimentare è custode delle scritture contabili, che devono essere vidimate, senza spese, dal Giudice Delegato;
  • consorzi che non assumono la forma di società di consortili.

Importo da versare

La tassa di vidimazione libri sociali è dovuta in misura fissa a prescindere dal numero di libri o registri e delle relative pagine utilizzate nell’anno e:

  • sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali;
  • è deducibile ai fini IRES/IRAP.

L’importo è dovuto in misura proporzionale al capitale sociale al 1 Gennaio dell’anno:

  • capitale sociale inferiore a 516.456,90: 309,87 euro;
  • capitale sociale superiore a 516.456,90: 516,46 euro.

Eventuali modifiche al capitale sociale successive al 1° Gennaio 2021 non hanno alcuna rilevanza, in quanto avranno effetto sulla tassa dovuta per il 2022.

E’ importante precisare che in sede di vidimazione dei libri, deve essere esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.