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Utili deliberati nel 2017 ma incassati nel 2018

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Indice

Utili deliberati nel 2017 ma incassati nel 2018

Premessa

Fino alla pubblicazione della Legge Finanziaria 2018, l’incasso degli utili su partecipazioni in soggetti IRES detenute da un Contribuente persona fisica non in regime d’impresa, era soggetto ad un regime fiscale diverso a seconda del tipo di partecipazione.

Partecipazioni qualificate e non qualificate

Ai fini fiscali, le partecipazioni potevano essere:

  • partecipazioni qualificate;
  • partecipazioni non qualificate.

Ai sensi dell’art. 67 del Tuir, si considerano partecipazioni qualificate, le azioni ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio proprio della società partecipata contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Sono partecipazioni non qualificate, invece, le azioni ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio proprio inferiore a tale soglia.

Tassazione delle partecipazioni ed i recenti interventi normativi

La differente qualificazione delle partecipazioni possedute da una persona fisica non in regime d’impresa, prevedeva una distinzione di tassazione ai fini fiscali. 

Le partecipazioni non qualificate sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ciò presuppone che il Contribuente percepisca l’importo degli utili al netto delle imposte pagate dalla Società partecipata che agisce in qualità di sostituto. In tal caso, il Contribuente non deve dichiarare l’importo percepito che non concorre alla formazione del reddito imponibile in dichiarazione dei redditi.

Differentemente, il regime di tassazione delle partecipazioni qualificate prevedeva l’esenzione parziale dell’utile e che il Contribuente aveva l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi. Nel corso degli anni, l’esenzione è stata oggetto di interventi normativi:

  • utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
  • utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
  • Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.

Successivamente, la Legge Finanziaria 2018 ha modificato la tassazione delle partecipazioni qualificate prevedendo, al pari della tassazione delle partecipazioni non qualificate, il pagamento di un’imposta sostitutiva del 26%.

Tuttavia, nonostante la nuova disposizione è applicabile a tutti gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta 2018, la nuova normativa ha previsto che la differente tassazione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, continui ad essere applicabile a tutti gli utili prodotti fino al 31 Dicembre 2017, ma distribuiti tra il 1 Gennaio 2018 ed il 31 Dicembre 2022.

La deroga concessa dal Legislatore fino alla distribuzione di utili entro il 31 Dicembre 2022 ha un impatto sostanziale sulla situazione del Contribuente che devono presentare la Dichiarazione dei Redditi entro il 30 Settembre e pagare le imposte entro il 1 Luglio 2019 (dato che il 30 Giugno 2019 cade di domenica).

In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ed, infine, con quelli prodotto a chiusura dell’esercizio 2017.

La differente tassazione: un caso pratico

Ipotizziamo che un Contribuente detenga partecipazioni qualificate in un soggetto IRES e che nel 2018 abbia percepito utili maturati nel 2017 per € 100.000 e non possegga altri redditi.

Applicando l’imposta sostitutiva del 26% sugli utili di € 100.000, il Contribuente deve pagare  un’imposta di € 26.000 che la società è obbligata a versare, in qualità di sostituto d’imposta, entro il 16 del mese successivo del trimestre solare di erogazione del dividendo. In tal caso, il Contribuente che ha pagato un’aliquota agevolata non deve predisporre la dichiarazione dei redditi con i dividendi percepiti.

Viceversa, se il Contribuente applicasse la deroga in vigore sulle distribuzioni utili deliberate entro il 31 Dicembre 2022, si ha l’obbligo di predisporre la dichiarazione dei redditi dichiarando nell’apposito quadro € 58.140. L’imposta che il Contribuente è obbligato a pagare sono pari ad € 18.507.

La convenienza tra l’imposta sostitutiva e l’esenzione parziale dei dividendi

Ma quale tra le due tassazioni risulta più conveniente? L’imposta sostitutiva del 26%, oppure l’esenzione parziale del dividendi con tassazione progressiva sulla base dei redditi complessivi percepiti dal Contribuente?

Per i redditi superiori ad euro 75.000, l’applicazione delle vecchie regole potrebbe risultare molto più conveniente, sicuramente in relazione ai dividendi prodotti fino al 31 dicembre 2016 (per gli utili prodotti nel 2017 si determina una situazione di quasi neutralità tra il vecchio ed il nuovo regime). A maggior ragione, il vecchio regime di tassazione risulta senz’altro conveniente da un punto di vista fiscale, per i contribuenti con reddito imponibile inferiore a 75mila euro, con aliquote progressive Irpef più basse.

In definitiva, per le imprese che hanno riserve di utili prodotti in esercizi molto “datati” si consiglia di valutare attentamente la convenienza di avvalersi della normativa transitoria, procedendo alla distribuzione dei dividendi ai soci, prima del 31 dicembre 2022. Dopo quest’ultima data infatti, tutti i dividendi, senza distinzione, saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall’esercizio di formazione.

 

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